📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Divorzio
- Oggetto: Assegno divorzile – Presupposti attributivi e onere probatorio
- Normativa: art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: assegno divorzile, squilibrio economico attuale, sacrifici professionali, onere probatorio, funzione perequativo-compensativa
In tema di assegno divorzile, il riconoscimento del contributo economico a favore del coniuge richiedente presuppone l’accertamento di uno squilibrio reddituale e patrimoniale attuale e concreto tra gli ex coniugi, non potendosi fondare il giudizio attributivo su valutazioni ipotetiche o su squilibri meramente prospettici, quali un futuro danno pensionistico derivante dal mancato versamento contributivo; la funzione perequativo-compensativa dell’assegno richiede inoltre la prova specifica, gravante sul richiedente ex art. 2697 c.c., dei sacrifici professionali concretamente sostenuti e delle realistiche occasioni lavorative cui si è rinunciato durante il matrimonio, non essendo sufficienti affermazioni generiche o presunzioni di supporto familiare.
La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata nel febbraio 2026, è intervenuta per cassare la pronuncia della Corte d’Appello che aveva riconosciuto l’assegno divorzile fondandosi su un presunto danno contributivo futuro. Nel caso di specie, la parte convenuta aveva ottenuto in appello il riconoscimento di un assegno divorzile mensile nonostante il giudice di secondo grado avesse riconosciuto che la stessa disponesse di adeguate risorse economiche e di proprietà immobiliari. La Corte territoriale aveva motivato il riconoscimento sulla base di un “prossimo importante squilibrio economico in termini pensionistici“, derivante dall’aver lavorato in nero nel periodo tra il 1999 e il 2009, con conseguente danno contributivo. La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, rilevando che la valutazione si presentava del tutto ipotetica e non attuale, in contrasto con i presupposti normativamente richiesti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato l’assenza di specificazioni concrete sui sacrifici professionali sostenuti e sulle occasioni lavorative sacrificate, ritenendo insufficiente la mera affermazione che la parte avesse smesso di lavorare per dedicarsi alla crescita dei figli.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura composita assistenziale e perequativo-compensativa dell’assegno divorzile quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà ex art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
- Criteri equiordinati per l’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile e irrilevanza del tenore di vita goduto durante il matrimonio quale parametro attributivo autonomo
- Squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi quale precondizione fattuale necessaria per l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898/1970
- Valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in relazione al contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
- Irrilevanza delle motivazioni soggettive che abbiano portato il coniuge a sacrificare occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia, rilevando solo l’accettazione condivisa di tale scelta
- Necessità di accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
- Onere probatorio gravante sul richiedente circa le realistiche occasioni professionali-reddituali cui ha rinunciato durante la vita matrimoniale
- Impossibilità di fondare il diritto all’assegno divorzile su proiezioni ipotetiche future non basate su accertamenti di fatto attuali
