📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Mantenimento dei figli
- Oggetto: Spese straordinarie per i figli – Ripetibilità senza preventivo accordo tra coniugi
- Normativa: art. 337-ter comma 4 c.c., art. 615 c.p.c., art. 2697 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 9392/2025, Cass. n. 18954/2025, Cass. n. 379/2021 in tema di distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e ripetibilità delle spese sostenute nell’interesse dei figli
- Parole chiave: spese straordinarie figli, preventivo interpello, ripetibilità spese, mantenimento figli, mancato accordo preventivo
Il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese straordinarie effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Quarta Civile, respinge l’opposizione a precetto proposta dal padre che contestava la richiesta di rimborso di spese straordinarie sostenute per i figli adducendo la mancata comunicazione preventiva delle stesse. L’opponente eccepiva che le spese straordinarie non concordate non potessero essere poste a suo carico, invocando la necessità del preventivo interpello quale condizione di ripetibilità. Il Giudice monocratico chiarisce che l’assenza di preventivo accordo tra i genitori non esclude il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse dei figli, richiamando il principio consolidato secondo cui il mancato interpello rileva esclusivamente nei rapporti tra coniugi ma non può pregiudicare il superiore interesse del minore. La pronuncia delimita altresì il confine tra spese ordinarie e straordinarie, evidenziando come le spese ricorrenti già attuali in costanza di matrimonio e quelle prevedibili nelle fasi di crescita dei figli non rivestano carattere di straordinarietà.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Qualificazione giuridica dell’opposizione a precetto: distinzione tra opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando si contesta la minacciata esecuzione sotto il profilo dell’an debeatur e della corretta determinazione del quantum
- Distinzione tra spese ordinarie e straordinarie ex art. 337-ter comma 4 c.c.: esborsi destinati ai bisogni ordinari che integrano l’assegno di mantenimento azionabili col titolo originario versus spese imprevedibili e rilevanti che richiedono autonoma azione di accertamento
- Carattere di ordinarietà delle spese ricorrenti già attuali in costanza di matrimonio: iscrizione in palestra e percorso nutrizionale ripresi dopo sospensione pandemica non costituiscono spese straordinarie
- Spese prevedibili nelle fasi di crescita dei figli: iscrizione alla scuola guida quale spesa ordinaria in determinate fasi evolutive, pur esulando dall’ordinario regime quotidiano
- Nozione di imprevedibilità e rilevanza quali requisiti distintivi delle spese straordinarie: necessità di valutazione in concreto alla luce degli elementi indicati nell’art. 337-ter comma 4 c.c. al tempo della quantificazione dell’assegno
- Rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento: modalità di calcolo e computazione delle somme già corrisposte a titolo di arretrati per la medesima causale
