Bonifico bancario per spirito di liberalità come donazione diretta ad esecuzione indiretta – Necessità forma pubblica – Tribunale di Torino 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto delle successioni e donazioni – Nullità donazione tramite bonifico
  • Oggetto: Bonifico bancario per spirito di liberalità – Donazione diretta ad esecuzione indiretta – Nullità per difetto di forma
  • Normativa: Artt. 782, 783, 809 c.c., art. 2033 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: bonifico bancario liberale, donazione diretta esecuzione indiretta, forma pubblica, art. 782 c.c., zona transito

In tema di donazione mediante bonifico bancario, la disposizione impartita a una banca di trasferire denaro o titoli a favore di un altro soggetto per spirito di liberalità configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico ex art. 782 c.c. salvo che sia di modico valore, poiché il trasferimento è realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio, nel quale l’operazione bancaria costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale tra donante e donatario rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro, e il patrimonio della banca rappresenta una zona di transito tra l’ordinante e il destinatario non direttamente coinvolta nel processo attributivo, con conseguente nullità della donazione attuata senza forma pubblica e diritto alla restituzione quale pagamento non dovuto ex art. 2033 c.c..

Il Tribunale di Torino, Seconda Sezione Civile, affronta una questione di notevole rilevanza pratica relativa alla qualificazione giuridica del bonifico bancario effettuato per spirito di liberalità. L’erede del disponente agisce per ottenere la restituzione di somme bonificate dal dante causa su conto corrente delle convenute, sostenendo la nullità dell’operazione per difetto di forma quale donazione diretta. Le convenute sostengono trattarsi di donazione indiretta non soggetta alla forma dell’atto pubblico. Il Giudice, richiamando il principio delle Sezioni Unite, dichiara la nullità della donazione per difetto di forma. La disposizione di bonifico costituisce infatti donazione tipica ad esecuzione indiretta, non donazione indiretta, in quanto l’operazione bancaria svolge funzione esecutiva di un atto negoziale esterno tra disponente e beneficiario, il quale solo giustifica gli effetti del trasferimento di valori. Il patrimonio della banca rappresenta mera zona di transito non coinvolta nel processo attributivo. La donazione non può qualificarsi di modico valore trattandosi di somma cospicua sia in assoluto che in relazione alle condizioni patrimoniali del donante. Le convenute vengono condannate in solido alla restituzione quale pagamento non dovuto.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione ontologica tra donazione diretta ad esecuzione indiretta e donazione indiretta: la prima richiede forma pubblica ex art. 782 c.c., la seconda no ex art. 809 c.c. che non richiama requisito formale
  • Nozione di donazione indiretta quale atto di liberalità che pur non essendo attuato con schema contrattuale della donazione realizzi effetti propri della stessa ossia impoverimento ed arricchimento
  • Funzione esecutiva dell’operazione bancaria rispetto ad atto negoziale esterno intercorrente tra beneficiante e beneficiario quale unico in grado di giustificare trasferimento di valori
  • Esclusione configurabilità contratto in favore di terzo in quanto beneficiario non acquista diritto verso istituto di credito e banca non è direttamente coinvolta in processo attributivo
  • Criterio di valutazione della modicità della donazione: necessità di valutazione sia in assoluto che in relazione alle condizioni patrimoniali del donante con esclusione modicità per somme cospicue rispetto al patrimonio disponente
  • Restituzione somme per donazione nulla quale pagamento non dovuto ex art. 2033 c.c. con interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale in assenza di mala fede accipiens
  • Inammissibilità domande nuove proposte con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. quando non connesse a vicenda sostanziale dedotta e compromettenti potenzialità difensive controparte
  • Limiti modificazioni domanda ammesse: necessità connessione con vicenda sostanziale già dedotta senza compromissione diritto difesa né allungamento tempi processuali ex Cass. SS.UU. 12310/2015

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