📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto successorio – Donazioni indirette
- Oggetto: Acquisto di nuda proprietà immobiliare con denaro del dante causa — qualificazione come donazione indiretta ai fini della riduzione per lesione di quota riservata al coniuge superstite
- Normativa: Artt. 556, 560, 540 c.c.; art. 1417 c.c.; art. 702 bis c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: donazione indiretta, prova per presunzioni, riduzione successoria, legittimario, nuda proprietà
In tema di donazione indiretta realizzata mediante acquisto di immobile con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, la distinzione rispetto alla donazione simulata esclude l’operatività dei limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c., con la conseguenza che la prova dell’effettiva natura liberale della fattispecie negoziale – rilevante ai fini dell’azione di riduzione per lesione della quota di riserva spettante al coniuge superstite ex art. 540 c.c. – può essere fornita anche mediante presunzioni, indipendentemente dalla qualità di legittimario di chi agisce in giudizio.
Il Tribunale di Brescia, III Sezione Civile, ha tuttavia rigettato la domanda riconvenzionale di riduzione proposta dalla convenuta, rilevando che la mera condizione di studenti dei figli al momento dell’acquisto costituisce un dato del tutto generico, inidoneo a fondare la prova della dazione di denaro da parte del de cuius, tanto più in presenza di una prova documentale – l’autorizzazione del Giudice tutelare per l’acquisto della quota del figlio minorenne – che avvalorava una diversa ricostruzione del negozio. Il difetto di prova della donazione indiretta ha assorbito ogni ulteriore domanda della convenuta.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra donazione simulata e donazione indiretta ai fini dell’applicabilità dei limiti probatori ex art. 1417 c.c.
- Ammissibilità della prova presuntiva della natura liberale del negozio indiretto, anche in assenza della qualità di legittimario in capo all’attore
- Onere della prova a carico del legittimario che invoca la riduzione di una donazione indiretta: necessità di elementi concreti e specifici, non meramente teorici
- Rilevanza della documentazione autorizzativa del Giudice tutelare quale elemento presuntivo contrario all’ipotesi di donazione indiretta paterna
- Inammissibilità di CTU esplorativa in assenza di adeguata base probatoria sulla donazione indiretta
- Distinzione tra azione personale di restituzione e azione di rivendicazione; attenuazione dell’onere probatorio nella rivendica quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene
