📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto successorio – Titoli di risparmio postale
- Oggetto: Rimborso pro quota di buoni fruttiferi postali cointestati caduti in successione – legittimazione autonoma degli eredi in presenza di clausola “pari facoltà di rimborso” – inapplicabilità art. 187 D.P.R. n. 256/1989 – insussistenza di litisconsorzio necessario
- Normativa: art. 187 D.P.R. n. 256/1989; art. 204 c. 3 D.P.R. n. 256/1989; art. 208 D.P.R. n. 256/1989; art. 2002 c.c.; art. 1260 c.c.; art. 1295 c.c.; art. 102 c.p.c.; D.P.R. n. 156/1973
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni fruttiferi postali cointestati, clausola pari facoltà rimborso, successione eredi BFP, art. 187 DPR 256/1989, litisconsorzio necessario buoni postali
In tema di buoni fruttiferi postali cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun erede subentrante nella titolarità del titolo per successione ereditaria è autonomamente legittimato ad ottenere il rimborso pro quota della somma portata dal documento, senza necessità della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e senza che il decesso di entrambi i cointestatari originari valga a privare la clausola della sua efficacia, non trovando applicazione – neppure in via analogica – l’art. 187 D.P.R. n. 256/1989, espressamente riferito ai soli libretti di risparmio postale, stante la diversa natura giuridica e funzionale dei buoni fruttiferi, caratterizzati dalla rimborsabilità “a vista” e dall’intrasferibilità del credito ex art. 204, c. 3 D.P.R. n. 256/1989.
La Corte d’appello di Napoli, Sezione Civile 7^, rigetta integralmente l’impugnazione proposta dall’ente emittente avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato al rimborso di 58 buoni fruttiferi postali caduti in successione, confermando il diritto degli eredi subentrati ai genitori deceduti di ottenere il pagamento pro quota senza il consenso della coerede che si rifiutava di presentarsi allo sportello. La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui, in caso di decesso di entrambi i cointestatari originari, la clausola di pari facoltà perderebbe efficacia imponendo l’applicazione dell’art. 187 D.P.R. n. 256/1989 e la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto: tale argomento non trova alcun fondamento normativo, in quanto la disposizione richiamata riguarda esclusivamente i libretti di risparmio postale e non è estensibile, neppure analogicamente, ai buoni fruttiferi postali. Ne consegue che le questioni attinenti alla comunione ereditaria tra i coeredi rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra i condividenti e non possono essere opposte all’ente emittente per paralizzare il diritto alla riscossione spettante ai legittimati dal titolo, restando impregiudicati i rapporti di regresso e di rendiconto tra coeredi.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Differenza strutturale e funzionale tra buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale quale presupposto ostativo all’applicazione analogica dell’art. 187 D.P.R. n. 256/1989
- Natura giuridica dei buoni fruttiferi postali quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. caratterizzati dalla rimborsabilità “a vista” e dall’intrasferibilità del credito ex art. 204, c. 3 D.P.R. n. 256/1989
- Insussistenza del litisconsorzio necessario con il coerede non evocato in giudizio quando ciascun avente diritto è autonomamente legittimato alla riscossione nei confronti dell’ente emittente
- Regime della solidarietà attiva e ripartizione delle quote ereditarie ex art. 1295 c.c. nei rapporti interni tra coeredi del cointestatario defunto
- Irrilevanza della persistente fruttuosità dei titoli ai fini dell’esercizio del diritto al rimborso, stante la rimborsabilità “a vista” ex art. 208 D.P.R. n. 256/1989
- Esclusione dei buoni fruttiferi postali dall’attivo ereditario ai fini fiscali, in quanto equiparati ai titoli del debito pubblico, con obbligo dell’erede alla sola presentazione della dichiarazione di esonero
