Lastrico solare in condominio orizzontale: quando non scatta la presunzione di condominialitร 

Cass. civ., Sez. II, n. 9465/2026: accolto il ricorso, cassata con rinvio la sentenza dโ€™appello sulla natura del lastrico solare.

Il lastrico solare che copre una sola unitร  immobiliare in un condominio orizzontale รจ davvero di proprietร  comune a tutti i condomini? Non รจ affatto scontato. La Corte di Cassazione, con lโ€™ordinanza n. 9465 del 14 aprile 2026, chiarisce che la presunzione di condominialitร  prevista dallโ€™art. 1117 c.c. non opera automaticamente per i lastrici solari privi di una funzione strutturale comune โ€“ e che un generico richiamo ai โ€œtettiโ€ nel regolamento condominiale non basta a costituire una comunione immobiliare valida. Il tema riguarda migliaia di condomini orizzontali diffusi sul territorio italiano: ville a schiera, complessi residenziali con corpi separati, insediamenti misti a uso abitativo e garage. Ogni professionista che gestisca liti condominiali o rediga atti di compravendita farebbe bene a tenere questa pronuncia sul tavolo. Nelle prossime sezioni: la vicenda, le norme e il ragionamento della Corte.


La vicenda processuale

Due comproprietari di unโ€™unitร  immobiliare sita in un complesso condominiale della provincia di Imperia, struttura orizzontale composta da cinque corpi distinti (tre a uso residenziale e due a uso autorimessa) โ€“ hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, la proprietaria di un appartamento ricavato da un precedente locale commerciale, situato nel โ€œCorpo Eโ€ del complesso.

La contestazione riguardava una trasformazione: la parte convenuta avrebbe modificato abusivamente la copertura condominiale โ€“ originariamente destinata a verde e giardino โ€“ in un lastrico solare calpestabile, trattandola come bene di propria esclusiva pertinenza. Gli attori hanno chiesto lโ€™accertamento della natura condominiale del lastrico, lโ€™inibitoria allโ€™uso esclusivo e il ripristino della destinazione a giardino; in subordine, lโ€™obbligo di mantenerne la destinazione originaria.

Il Tribunale di Imperia (nel frattempo accorpato a quello di Sanremo) ha accolto parzialmente le domande con sentenza del 2017: ha accertato la natura condominiale del lastrico, ma ha rigettato la richiesta di accertamento della destinazione a verde. Entrambe le parti hanno impugnato in appello. La Corte dโ€™appello di Genova, con sentenza del 2020, ha rigettato sia lโ€™appello principale sia quello incidentale.

La proprietaria del Corpo E ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi: violazione dellโ€™art. 1117 c.c. in tema di presunzione di condominialitร , violazione dellโ€™art. 840 c.c. sullโ€™estensione verticale della proprietร , e omesso esame di un fatto decisivo โ€“ la configurabilitร  di un condominio parziale. I controricorrenti si sono difesi con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.


Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il fulcro della controversia รจ lโ€™art. 1117 c.c., che elenca le parti dellโ€™edificio oggetto di presunzione legale di condominialitร : tra queste figurano i tetti, i lastrici solari e, piรน in generale, le strutture che assolvono a una funzione di copertura e protezione dellโ€™intero edificio. La norma opera con una presunzione iuris tantum โ€“ superabile dal titolo contrario risultante dallโ€™atto dโ€™acquisto o dal regolamento contrattuale โ€“ e presuppone che il bene abbia una funzione strutturale destinata al servizio e al godimento di piรน unitร  immobiliari di diversi proprietari.

Nel caso di specie vengono in gioco anche gli artt. 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che disciplinano lo scioglimento del condominio quando un gruppo di edifici sia divisibile in parti autonome: la loro lettura sistematica ha portato la Cassazione ad ammettere โ€“ giร  in epoca risalente โ€“ che la condominialitร  possa sussistere anche in assenza di un nesso strutturale stretto, purchรฉ restino beni comuni ai sensi dellโ€™art. 1117 c.c.. Al contempo, lโ€™art. 1123, comma 1, c.c. regola la ripartizione delle spese per i beni comuni, che vanno imputate a tutti i condomini in proporzione al valore delle singole proprietร  esclusive โ€“ principio destinato ad applicarsi qualora il lastrico fosse davvero condominiale.

Per la costituzione di una comunione su beni non compresi nellโ€™elenco dellโ€™art. 1117 c.c. entrano in scena gli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c.: il trasferimento della proprietร  immobiliare โ€“ anche nella forma di costituzione di comunione โ€“ richiede atto scritto a pena di nullitร  e trascrizione nei registri immobiliari per lโ€™opponibilitร  ai terzi.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il condominio orizzontale รจ una figura non disciplinata espressamente dal codice, ma riconosciuta da una giurisprudenza consolidata quale situazione condominiale estesa a edifici separati ma facenti parte di un unico complesso immobiliare. La sua peculiaritร  รจ strutturale: in assenza di un edificio verticale condiviso, molti dei beni che nel condominio tradizionale sono naturalmente comuni โ€“ scale, tetti, lastrici โ€“ possono essere, in un complesso orizzontale, al servizio di una sola delle unitร  autonome. Questa differenza non รจ di poco conto: cambia radicalmente il perimetro di applicazione della presunzione di condominialitร .

La Cassazione ha da tempo chiarito (si vedano, tra le piรน recenti, Cass., Sez. 2, n. 23001 del 16 settembre 2019 e Cass., Sez. 2, n. 27360 del 29 dicembre 2016) che lโ€™art. 1117 c.c. รจ applicabile anche al condominio orizzontale, ma a condizione che le strutture in questione presentino connotati strutturali e funzionali tali da renderle effettivamente destinate al servizio e godimento collettivo. Se un bene โ€“ come un lastrico solare โ€“ copre una sola unitร  immobiliare del complesso, quella condizione non รจ soddisfatta.

Lโ€™altro istituto centrale รจ il regolamento condominiale contrattuale: diversamente dal regolamento assembleare, quello predisposto dal costruttore e allegato agli atti di acquisto ha natura contrattuale e puรฒ attribuire ai condomini la proprietร  comune anche di beni non rientranti nellโ€™art. 1117 c.c.. Ma โ€“ ed รจ questo il passaggio decisivo โ€“ perchรฉ tale attribuzione sia valida e opponibile, il regolamento deve contenere una manifestazione specifica di volontร  costitutiva della comunione, con individuazione precisa dei beni nella loro consistenza e localizzazione, non un generico elenco. La logica รจ quella degli artt. 1350 e 2643 c.c.: senza forma scritta sostanziale, non cโ€™รจ contratto.

Il principio guida: il lastrico solare nel condominio orizzontale non รจ automaticamente condominiale

La Cassazione enuncia nella pronuncia n. 9465/2026 un principio che merita attenzione operativa. Un lastrico solare che, nel contesto di un condominio orizzontale, assolva esclusivamente alla funzione di copertura di una sola unitร  immobiliare non rientra tra le parti comuni elencate nellโ€™art. 1117 c.c. e per esso non opera la presunzione di condominialitร . La comproprietร  potrร  essere attribuita a tutti i condomini solo in due modi alternativi: o perchรฉ ciascuno di essi ha acquistato, con il proprio atto dโ€™acquisto, una quota del bene specifico; oppure perchรฉ esiste un contratto costitutivo della comunione, redatto in forma scritta essenziale, contenente lโ€™inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini e la puntuale individuazione del bene nella sua consistenza e localizzazione.

Ma cosa succede se il regolamento condominiale menziona genericamente โ€œi tettiโ€ come beni comuni, senza ulteriori precisazioni? Non basta. Un richiamo generico a categorie di beni, per quanto inserito in un regolamento di valenza contrattuale, non integra il requisito della forma scritta sostanziale richiesta per la costituzione di una comunione immobiliare: attraverso lโ€™interpretazione ermeneutica si puรฒ ricercare il contenuto di un contratto giร  esistente e valido, non supplire alla mancanza del contratto stesso. Il confine รจ sottile, ma la Corte lo traccia con chiarezza.


La decisione e il ragionamento della Corte

La Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso โ€“ quello incentrato sulla violazione dellโ€™art. 1117 c.c. โ€“ e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte dโ€™appello di Genova, in diversa composizione, per decidere nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimitร . Gli altri due motivi (violazione dellโ€™art. 840 c.c. e omesso esame del condominio parziale) sono stati assorbiti.

Il ragionamento della Corte si articola in due fasi logicamente distinte. Nella prima, la Cassazione contesta il percorso seguito dal giudice dโ€™appello: la Corte territoriale aveva ritenuto provata la natura condominiale del lastrico sulla base della clausola del regolamento contrattuale allegato allโ€™atto di divisione del 1976, nel quale si indicavano come beni comuni ยซi tettiยป. Per il giudice genovese, il lastrico solare rientrava in tale definizione, ยซin assenza di specifica menzione del predetto nel titolo di acquisto tra i beni trasferiti nella sua proprietร  esclusivaยป. Argomento che la Cassazione smonta: nel condominio orizzontale, la clausola che genericamente menziona โ€œi tettiโ€ non vale da sola a costituire la comunione su un bene che non potrebbe rientrarvi per presunzione legale.

Nella seconda fase, la Corte costruisce il principio positivo. Per i beni estranei allโ€™art. 1117 c.c. in un condominio orizzontale occorre o lโ€™acquisto individuale di una quota da parte di ciascun condomino, oppure un vero e proprio contratto costitutivo di comunione ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c.. In questโ€™ultimo caso non รจ sufficiente un richiamo per relationem a un elenco di beni nel regolamento: serve la ยซinequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini nella forma scritta essenzialeยป, con individuazione specifica degli immobili ยซnella loro consistenza e localizzazioneยป. La Corte richiama espressamente Cass., Sez. 2, n. 10370 del 20 aprile 2021, che aveva giร  delineato questa impostazione per la comunione a formazione progressiva.

Il giudice del rinvio dovrร  pertanto compiere due accertamenti che la Corte dโ€™appello aveva omesso: verificare se vi siano ragioni specifiche per cui il lastrico in questione โ€“ pur in astratto non rientrante nellโ€™art. 1117 c.c. โ€“ possa concretamente ricadere nella previsione normativa; e, in caso negativo, verificare se il titolo contrattuale invocato abbia un contenuto sufficientemente specifico da consentire la costituzione di una comunione immobiliare valida.

Lโ€™impatto pratico รจ immediato. Chi acquista unโ€™unitร  in un complesso orizzontale non puรฒ dare per scontato che il lastrico sovrastante la propria abitazione โ€“ solo perchรฉ il regolamento lo chiama โ€œtettoโ€ e lo elenca tra i beni comuni โ€“ sia effettivamente condominiale. E chi gestisce contenziosi in materia dovrร  controllare, atto per atto, se quel titolo costitutivo della comunione esiste davvero e ha i requisiti minimi di forma e specificitร  che la Cassazione ora esige.


Studio Legale Montinaro