Lastrico solare: la Cassazione chiarisce i criteri di proprietร  condominiale โ€“ sentenza 2025

Il controverso tema della proprietร  del lastrico solare rappresenta uno degli argomenti piรน dibattuti nellโ€™ambito del diritto condominiale italiano. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 8527/2025, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri da applicare per determinare la proprietร  del lastrico solare in caso di passaggi di proprietร  complessi e ricostituzione della proprietร  esclusiva dellโ€™intero edificio. La pronuncia offre unโ€™interpretazione autorevole dellโ€™art. 1117 del codice civile, stabilendo che quando un edificio, originariamente appartenente ad un unico proprietario, viene frazionato in piรน unitร  immobiliari cedute a soggetti diversi, successivamente torna ad una proprietร  unitaria e infine viene nuovamente diviso tra piรน soggetti, sorge un nuovo condominio nel quale il lastrico solare rientra automaticamente tra i beni comuni, indipendentemente dalle precedenti riserve di proprietร .

La decisione risulta particolarmente significativa per la prassi immobiliare e per i professionisti del settore, poichรฉ contribuisce a fare chiarezza su situazioni complesse che spesso generano contenziosi tra condomini. La Cassazione ha infatti affermato un principio di diritto che supera le incertezze interpretative riguardanti la sorte delle riserve di proprietร  esclusiva a seguito della ricostituzione della proprietร  unitaria dellโ€™edificio. Secondo i giudici di legittimitร , quando un condominio viene meno per effetto della ri-concentrazione delle proprietร  e successivamente rinasce a seguito di nuove alienazioni, la presunzione di condominialitร  del lastrico solare prevista dallโ€™art. 1117 c.c. torna ad operare pienamente, senza che possano essere invocate le precedenti riserve di proprietร  esclusiva.

Tale interpretazione si basa precisamente su quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel testo della sentenza, dove si sottolinea che โ€œil condominio consiste nella presenza di beni comuni strumentali alle unitร  abitative individualiโ€ e che โ€œa seguito delle retro-alienazioni o della concentrazione, non vi sono piรน nรฉ beni comuni nรฉ proprietร  individuali facenti capo a soggetti diversi ma vi รจ solo una proprietร  esclusiva sui beni strumentali e sulle unitร  abitativeโ€. La Corte chiarisce in modo inequivocabile che lโ€™art. 1117 c.c. torna pienamente operativo quando sorge un nuovo condominio, salvo che non vi sia una nuova espressa riserva di proprietร  esclusiva.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un palazzo in Ragusa, costruito originariamente da unโ€™unica proprietร , che ha subito nel corso degli anni diversi passaggi di proprietร , fino alla vendita del lastrico solare a un terzo soggetto, atto che ha generato la controversia oggetto della sentenza. La pronuncia rappresenta quindi un importante precedente per situazioni analoghe e fornisce criteri interpretativi chiari per la risoluzione di casi simili, contribuendo alla sicurezza giuridica in un settore spesso caratterizzato da incertezze e contrasti giurisprudenziali.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria trae origine dalla domanda proposta da alcuni proprietari di un piano secondo e del piano terreno di un palazzo situato in una cittร  siciliana. I ricorrenti chiedevano di dichiarare inefficace nei loro confronti lโ€™atto stipulato nel settembre 2012, con cui altri proprietari del terzo e del primo piano dellโ€™edificio avevano venduto il lastrico solare dellโ€™immobile a un terzo soggetto. La questione centrale del contenzioso riguardava lโ€™appartenenza del lastrico solare, se cioรจ questo fosse un bene comune del condominio oppure un bene di proprietร  esclusiva e, come tale, liberamente alienabile da parte loro.

Il palazzo in questione era stato originariamente edificato da due coniugi, che ne erano gli unici proprietari. Nel 1971, i proprietari originari avevano donato alle figlie il terzo e il secondo piano dellโ€™edificio, riservandosi la proprietร  esclusiva del lastrico. Questo primo atto di disposizione aveva dato vita ad un condominio, nel quale il lastrico solare era stato espressamente escluso dalle parti comuni. In seguito, nel 1973, una delle figlie aveva venduto il terzo piano ai genitori e, nel 1978, lโ€™altra figlia aveva donato il secondo piano sempre ai genitori. Attraverso queste operazioni, lโ€™intero palazzo era tornato ad essere di proprietร  esclusiva dei coniugi originari, determinando cosรฌ la cessazione del condominio precedentemente costituito.

Successivamente, nel 1982, i proprietari originari avevano trasferito nuovamente alle figlie la nuda proprietร  del secondo e del terzo piano dellโ€™edificio. In questo secondo atto di trasferimento, diversamente da quanto era avvenuto nel 1971, non era stata prevista alcuna riserva di proprietร  esclusiva del lastrico solare. I coniugi erano poi deceduti rispettivamente nel 1993 e nel 2000. Nel 2012, i nuovi proprietari del terzo e del primo piano dellโ€™edificio avevano venduto il lastrico solare a un terzo soggetto, con lโ€™atto la cui efficacia era stata contestata dai ricorrenti.

Il Tribunale competente, in primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dai ricorrenti, ritenendo che il lastrico solare fosse stato legittimamente venduto. Secondo il giudice di primo grado, il lastrico era pervenuto ai venditori dai genitori e originari unici proprietari che, allorchรฉ avevano dato vita al condominio nel 1971, alienando alcune unitร  immobiliari, si erano riservati la proprietร  del lastrico, escludendolo espressamente dal novero dei beni condominiali. La Corte dโ€™Appello, con sentenza del 2023, ha invece riformato la decisione del Tribunale, accogliendo la tesi dei ricorrenti. La Corte territoriale ha ritenuto che il condominio creato nel 1971 fosse venuto meno nel 1978, quando lโ€™intero edificio era tornato ad essere di proprietร  dei coniugi originari, e che nel 1982 fosse sorto un nuovo condominio, nel quale, non essendo stata prevista alcuna riserva, il lastrico solare doveva considerarsi un bene comune ai sensi dellโ€™art. 1117 c.c..

Di conseguenza, la Corte dโ€™Appello ha ritenuto che la vendita del lastrico solare effettuata nel 2012 fosse inopponibile ai ricorrenti in quanto proprietari di altre unitร  immobiliari dellโ€™edificio e, quindi, comproprietari del lastrico solare. Avverso questa sentenza, lโ€™acquirente del lastrico ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte dโ€™Appello avesse errato nel ritenere che il lastrico solare fosse divenuto un bene comune con la nascita del nuovo condominio nel 1982, nonostante la precedente riserva di proprietร  esclusiva del 1971. La questione sottoposta allโ€™esame della Suprema Corte concerneva, quindi, lโ€™interpretazione dellโ€™art. 1117 c.c. e la determinazione degli effetti della ricostituzione della proprietร  esclusiva dellโ€™intero edificio sulle precedenti riserve di proprietร .

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame ha richiesto unโ€™approfondita analisi delle norme civilistiche in materia di condominio e delle relative interpretazioni giurisprudenziali. La disposizione centrale nella controversia รจ rappresentata dallโ€™art. 1117 del codice civile, che disciplina le parti comuni dellโ€™edificio. Questo articolo, inserito nel Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile, stabilisce una presunzione di condominialitร  per determinate parti dellโ€™edificio, tra cui il suolo su cui sorge lโ€™edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni dโ€™ingresso e i vestiboli, i portici, i cortili e altre parti destinate allโ€™uso comune.

Secondo la formulazione dellโ€™art. 1117 c.c., queste parti si presumono di proprietร  comune dei proprietari delle singole unitร  immobiliari dellโ€™edificio, โ€œse non risulta il contrario dal titoloโ€. Questa norma stabilisce quindi una presunzione relativa, che puรฒ essere superata dalla prova contraria risultante dal titolo di proprietร . Nel caso specifico dei lastrici solari, la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha chiarito che questi sono considerati di proprietร  comune a meno che non risulti diversamente dal titolo. In particolare, la Suprema Corte ha piรน volte affermato che, al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui allโ€™art. 1117 c.c., occorre fare riferimento allโ€™atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di unโ€™unitร  immobiliare dallโ€™originario proprietario ad altro soggetto.

La sentenza richiama espressamente alcuni precedenti giurisprudenziali rilevanti, in particolare lโ€™ordinanza n. 20693 del 09/08/2018 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, secondo cui โ€œal fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui allโ€™art. 1117 c.c., occorre fare riferimento allโ€™atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di unโ€™unitร  immobiliare dallโ€™originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietร  di un bene potenzialmente rientrante nellโ€™ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuniโ€. Questa interpretazione รจ stata confermata anche in altre pronunce, come la sentenza n. 11812/2011 e, piรน recentemente, le sentenze n. 30229/2023 e n. 17862/2023.

Tuttavia, la questione peculiare affrontata nella sentenza in esame riguarda lโ€™ipotesi in cui, dopo la costituzione del condominio con riserva di proprietร  esclusiva del lastrico solare, lโ€™edificio torni ad essere di proprietร  di un unico soggetto e successivamente venga nuovamente frazionato in piรน unitร  immobiliari. In tali circostanze, la Corte ha dovuto chiarire se la presunzione di condominialitร  dellโ€™art. 1117 c.c. torni ad operare con riferimento al nuovo condominio, o se invece la precedente riserva di proprietร  continui a produrre effetti nonostante lโ€™estinzione e la successiva ricostituzione del condominio.

La giurisprudenza precedente non aveva affrontato specificamente questa particolare situazione, rendendo la pronuncia n. 8527/2025 un importante precedente per la risoluzione di casi analoghi. In effetti, la Corte di Cassazione ha dovuto integrare i principi giร  affermati in precedenza con una nuova interpretazione che tenesse conto delle peculiaritร  del caso concreto, caratterizzato da una sequenza complessa di trasferimenti di proprietร  che aveva portato prima alla nascita di un condominio, poi alla sua estinzione per riconcentrazione delle proprietร  in un unico soggetto, e infine alla costituzione di un nuovo condominio in assenza di una nuova riserva espressa.

La Cassazione ha preso in considerazione anche i principi generali in materia di estinzione dei diritti reali, secondo cui la cessazione del condominio per riconcentrazione delle proprietร  in un unico soggetto determina lโ€™estinzione dei regimi giuridici precedentemente applicabili alle parti comuni. In questo contesto, rilevante รจ stato anche il riferimento agli art. 817, 818, 1321, 1350, 2644 e 2727 del codice civile, menzionati nel ricorso ma ritenuti non violati dalla Corte dโ€™Appello. Questi articoli disciplinano rispettivamente la nozione di pertinenza, gli accessori, il contratto, gli atti che devono farsi per iscritto, la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili e le presunzioni semplici.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso proposto da Maria Campo, confermando lโ€™interpretazione fornita dalla Corte dโ€™Appello di Catania in merito alla proprietร  condominiale del lastrico solare. La decisione si basa su unโ€™articolata analisi giuridica che chiarisce il regime proprietario del lastrico solare a seguito delle complesse vicende che hanno interessato lโ€™edificio in questione. La Suprema Corte ha delineato con precisione il meccanismo di costituzione, estinzione e ricostituzione del condominio, fornendo unโ€™interpretazione autorevole dellโ€™art. 1117 c.c. in relazione a situazioni caratterizzate da plurimi passaggi di proprietร .

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione puรฒ essere cosรฌ sintetizzato: nel caso in cui lโ€™originario proprietario unico di un edificio alieni una o piรน unitร  immobiliari, nasce un condominio su tutte le parti comuni ex art. 1117 c.c. o comunque messe negozialmente in comune; se lโ€™originario proprietario si riserva la proprietร  esclusiva di una parte dellโ€™edificio (nella specie, il lastrico solare) che altrimenti sarebbe comune, tale riserva รจ efficace e deroga alla presunzione di condominialitร ; se successivamente le unitร  immobiliari alienate vengono retroalienate allโ€™originario proprietario, il condominio si estingue, poichรฉ viene meno la pluralitร  di proprietari; se in seguito lโ€™originario proprietario aliena nuovamente una o piรน unitร  immobiliari senza rinnovare la riserva di proprietร  esclusiva, nasce un nuovo condominio nel quale il lastrico solare รจ un bene comune ai sensi dellโ€™art. 1117 c.c..