Ripartizione spese lastrico solare e condominio parziale, anche senza tabella dedicata

Trib. Napoli, Sez. IV, n. 20349/2025 R.G.: rigettata l’impugnazione della delibera sulla ripartizione delle spese del lastrico di copertura.

La ripartizione delle spese del lastrico solare che copre una sola verticale dell’edificio Γ¨ una fonte costante di contenzioso condominiale, soprattutto quando il regolamento Γ¨ risalente e manca una tabella dedicata. Il Tribunale di Napoli ha stabilito che la ripartizione spese lastrico solare segue i criteri legali anche se il regolamento contrattuale elenca i lastrici tra le parti comuni generali. Ha poi respinto la richiesta di redistribuire i millesimi dell’ex locale caldaia, perchΓ© formulata senza una vera domanda di revisione delle tabelle. La pronuncia Γ¨ breve ma offre indicazioni utili a chi assiste condomini e amministratori. Vediamo la vicenda, le norme coinvolte e il ragionamento del giudice.

La vicenda processuale

Un condomino, proprietario esclusivo del terrazzo a livello che copre una delle verticali dell’edificio, ha convenuto in giudizio il condominio, in provincia di Napoli, per ottenere l’annullamento di una delibera assembleare adottata nel 2025. In via principale ha dedotto la violazione del regolamento condominiale e, in subordine, la nullitΓ  per alterazione dei quorum, determinata a suo dire dall’attribuzione arbitraria dei sei millesimi corrispondenti all’ex locale caldaia. Ha poi chiesto di dichiarare l’inefficacia del riparto delle spese fondato sulla cosiddetta tabella TZ, mai approvata dall’assemblea, e di ordinare la ripartizione di quei sei millesimi tra tutti i condomini ai sensi dell’art. 1118 c.c..

Il condominio si Γ¨ costituito chiedendo di dichiarare nullo l’atto di citazione e, nel merito, di rigettare la domanda. Ha spiegato che la delibera impugnata richiamava una deliberazione precedente, anch’essa del 2025 e rimasta non impugnata, con cui l’assemblea aveva approvato le spese connesse alle infiltrazioni provenienti proprio dal terrazzo dell’attore, ripartendole secondo l’art. 1126 c.c.. La tabella TZ, a suo avviso, non era una tabella creata ex novo, ma un prospetto di calcolo predisposto dall’amministratore per attribuire un terzo della spesa al proprietario del terrazzo e i restanti due terzi ai condomini della verticale coperta.

L’attore ha articolato tre censure. La prima riguardava presunti vizi procedurali, perchΓ© i verbali sarebbero stati carenti nella verbalizzazione delle singole votazioni. La seconda denunciava un eccesso di potere e la violazione del regolamento del 1967, rettificato con atto notarile del 1971 sottoscritto dai due soli condomini allora esistenti, regolamento di natura contrattuale e dunque modificabile solo all’unanimitΓ . La terza investiva i sei millesimi dell’ex locale caldaia, attribuiti nel frontespizio dei verbali a un generico Β«condominioΒ». A sostegno della seconda censura l’attore ha citato una sentenza dello stesso Tribunale del 1998, che in un precedente giudizio aveva ritenuto il regolamento derogatorio del criterio della verticalitΓ , imponendo la ripartizione secondo la tabella generale tra tutti i condomini.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il perno della decisione Γ¨ l’art. 1126 c.c., che disciplina le spese di riparazione e ricostruzione dei lastrici solari quando l’uso non Γ¨ comune a tutti i condomini. Chi ne ha l’uso esclusivo contribuisce per un terzo, mentre gli altri due terzi gravano su tutti i condomini dell’edificio o sulla parte di questo a cui il lastrico serve, in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. La norma Γ¨ letta dal Tribunale come specificazione dell’art. 1123, secondo comma, c.c., secondo cui, per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all’uso che ciascuno puΓ² farne.

Rilevano poi l’art. 1117 c.c., che elenca i lastrici solari tra le parti comuni, e l’art. 1118 c.c., invocato dall’attore per chiedere la redistribuzione dei millesimi dell’ex locale caldaia. L’attore ha richiamato anche l’art. 1136 c.c., sostenendo che l’individuazione nominativa di assenzienti e dissenzienti sia indispensabile per verificare i quorum.

Gli istituti giuridici coinvolti

Sullo sfondo operano il condominio parziale e le tabelle millesimali. Quando una parte comune serve soltanto alcuni condomini, la spesa si ripartisce tra i soli beneficiari, e il regolamento che voglia escludere questo meccanismo deve farlo con chiarezza. La sentenza del 1998, richiamata dall’attore, aveva letto in senso derogatorio una clausola del regolamento contrattuale secondo cui la tabella generale riguarda la partecipazione alle spese delle parti comuni generali dell’intero edificio, con l’esempio, tra gli altri, dei lastrici solari di copertura. Il Tribunale del 2026 non ha condiviso quella interpretazione, e il punto merita attenzione perchΓ© si tratta di un orientamento espresso dallo stesso ufficio.

Un secondo istituto riguarda la revisione delle tabelle millesimali, strumento con cui si corregge un errore nell’attribuzione dei valori. La sentenza chiarisce che la correzione passa per una domanda dotata di contenuto proprio, non per una richiesta generica di ridistribuire i millesimi.

Ripartizione spese lastrico solare senza tabella specifica

Il principio guida riguarda la ripartizione delle spese del lastrico solare in assenza di una tabella ad hoc. Il giudice osserva che, per un lastrico che copre una sola verticale e non l’intero edificio, non risulta agli atti una tabella millesimale dedicata. In un caso del genere si applica il principio affermato da Cass. n. 1095/2026, richiamato espressamente in motivazione. Secondo tale pronuncia, le spese per la conservazione di parti comuni che servono solo una parte dei condomini si ripartiscono secondo i millesimi di proprietΓ , in applicazione dell’art. 1123, secondo comma, c.c.. La mancanza di tabelle specifiche non Γ¨ di ostacolo, perchΓ© si calcola il rapporto di valore tra le singole proprietΓ  e il complesso delle unitΓ  che traggono utilitΓ  dalle opere, usando i coefficienti delle tabelle esistenti. Dalla sola approvazione assembleare dei lavori non puΓ² inoltre desumersi l’adozione di un regime diverso da quello legale.

Ma cosa succede se il regolamento cita i lastrici solari tra le parti comuni generali soggette alla tabella A? Secondo il Tribunale, nulla cambia, perchΓ© una clausola simile si limita a ricalcare l’art. 1117 c.c. e non incide sui criteri di riparto.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande dell’attore e lo ha condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in [OMISSIS] per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore del condominio. La motivazione procede secondo l’ordine logico dei motivi, esaminando per primo quello sui vizi procedurali, perchΓ© la violazione delle regole di formazione dell’atto lo renderebbe invalido a prescindere dal contenuto.

Su questo versante il giudice ha escluso ogni vizio. Il verbale della delibera impugnata indicava analiticamente i condomini presenti, personalmente o per delega, in numero di sette, e nell’unico caso di delega indicava anche il delegato, con le relative quote millesimali. Tutte le decisioni risultavano assunte all’unanimitΓ  dei presenti, sicchΓ© non occorreva specificare altro, avendo votato a favore tutti coloro che partecipavano all’assemblea.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha anzitutto ritenuto che l’attore conservasse l’interesse a impugnare. Se la spesa fosse stata ripartita tra tutti i condomini invece che tra quelli della verticale, la sua quota sarebbe diminuita. Nel merito ha rilevato che il regolamento non Γ¨ in atti, ma ha ritenuto che la clausola rilevante fosse quella riportata nella sentenza del 1998. Ne ha dato perΓ² una lettura diversa. La tabella A assegna i millesimi di partecipazione alla comproprietΓ  delle parti comuni a tutti i condomini, ma ciΓ² non significa che deroghi all’art. 1123, secondo comma, e all’art. 1126 c.c.. Una deroga ai principi del condominio parziario avrebbe dovuto essere espressa, e non puΓ² desumersi da una clausola che sostanzialmente riproduce l’art. 1117 c.c..

Il giudice ha quindi verificato come fosse stata costruita la tabella TZ. Partendo dai valori millesimali generali, essa ha determinato quelli da attribuire alle sole unitΓ  comprese nella verticale coperta dal lastrico, ed Γ¨ stata dunque coerente con il principio richiamato. L’attore, peraltro, non aveva contestato nel merito il valore attribuito al proprio immobile, limitandosi a contestare l’applicazione di una Β«tabella inesistenteΒ», laddove erano stati applicati soltanto i principi sul condominio parziale. Di qui l’insussistenza dell’eccesso di potere denunciato.

L’ultimo capo riguardava i sei millesimi attribuiti al Β«condominioΒ» nel frontespizio dei verbali, corrispondenti al valore dell’ex locale caldaia del dismesso impianto di riscaldamento centralizzato. Quei millesimi vengono conteggiati nelle votazioni, senza che sia chiaro chi esprima il voto per tale soggetto. Il condominio ha ammesso l’errore, consistente nell’assegnare il valore a un Β«soggetto giuridicamente inesistenteΒ» invece di ripartirlo tra i condomini. Il Tribunale ha tuttavia osservato che, per ottenere la correzione, l’attore avrebbe dovuto proporre una domanda di revisione delle tabelle, della quale mancavano i requisiti minimi. L’attore non aveva neppure prospettato quali valori millesimali dovessero assumere le unitΓ  immobiliari dopo la correzione, perciΓ² la generica richiesta di ripartire i millesimi non poteva essere presa in considerazione.

Sulle spese, il giudice ha applicato la soccombenza, qualificando la causa di valore indeterminabile e di complessitΓ  bassa. Ha liquidato i parametri minimi, considerata l’estrema semplicitΓ  del giudizio e l’assenza di attivitΓ  istruttoria.

Per il professionista le conseguenze pratiche sono due. Chi contesta un riparto ex art. 1126 c.c. non puΓ² affidarsi alla sola lettura estensiva di una clausola regolamentare che richiami i lastrici tra le parti comuni, perchΓ© la deroga al condominio parziale richiede una previsione espressa. Chi lamenta errori nelle tabelle, come l’attribuzione di millesimi a un soggetto inesistente, deve formulare una domanda di revisione con l’indicazione dei valori ritenuti corretti. L’ammissione dell’errore da parte del condominio non basta, da sola, a fondare la pretesa.

Studio Legale Montinaro