📌 LA VICENDA
- Materia: Condominio – infiltrazioni lastrico solare
- Oggetto: proprietaria lastrico solare responsabile esclusiva danno non patrimoniale per ostruzionismo esecuzione lavori post-ATP
- Normativa: art. 1126 c.c., art. 2051 c.c., art. 1130 n.4 c.c., art. 1135 n.4 c.c.
- Sentenze conformi: Cass. 9449/2016 (S.U.); Cass. 16003/2024
- Parole chiave: responsabilità lastrico solare ostruzionismo, danno non patrimoniale infiltrazioni, riparto art. 1126 colpa esclusiva, post-ATP responsabilità proprietaria
Una condomina proprietaria di lastrico solare ha impedito con ostruzionismo documentato (diffide, dinieghi accesso) l’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione disposti post-ATP, prolungando le infiltrazioni nel sottostante appartamento. La Corte d’Appello di Roma ha deroga al riparto automatico 1/3-2/3 ex art. 1126 c.c., addossandole responsabilità esclusiva per il danno non patrimoniale (€100/mese) dal momento dell’ostruzionismo (aprile 2019) fino all’alienazione dell’immobile (maggio 2022). La colpa specifica del proprietario-usuario lastrico solare (art. 2051 c.c.) che ostruisce lavori post-ATP prevale sul riparto generico art. 1126 c.c., limitando responsabilità condominio al solo periodo antecedente (qui 4 mesi). Il condominio risponde solo della fase iniziale, fino all’evidente ostruzionismo accertato. Questa responsabilità esclusiva lastrico solare ostruzionismo post-ATP cambia la gestione dei contenziosi infiltrazioni.
Massima
“Ed invero, in forza di quanto dedotto e documentato dallo stesso, latteggiamento ostruzionistico e non collaborativo vi stato allesito della consulenza tecnica di cui al procedimento di accertamento tecnico preventivo, con la conseguenza che delle spese di CTU e del procedimento devono rispondere entrambi. Tanto detto, si osserva che il comportamento ostruzionistico e non collaborativo di allesito della detta consulenza pacifico vedasi corrispondenza versata in atti, oltre ad essere stato riconosciuto dallo stesso , come si dir nel prosieguo. oltretutto, era stata edotta dal condominio della necessit di procedere in modo tempestivo allesecuzione dei lavori per scongiurare linstaurazione del giudizio di merito, tanto che lo stesso, proprio a tal fine, si era tempestivamente attivato il procedimento di ATP si concluso nel mese di gennaio 2019 e lamministratore ha convocato per la data del 1 marzo 2019 lassemblea dei condomini, proprio al fine di informare i condomini dellesito della C.T.U. dellIng. scegliere i preventivi per i lavori di manutenzione straordinaria come da computo metrico elaborato dal C.T.U., approvare la spesa e nominare il Direttore dei lavori, ma nonostante la legittimit richiesta aveva diffidato il condominio a non eseguire i lavori, come da documentazione versata in atti. Tutto ci giustifica la condanna esclusiva della stessa al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito introdotto da . Ed inoltre, anche nel corso del giudizio di merito ha continuato nel suo atteggiamento ostruzionistico, tanto che , in ragione dellurgenza, ha chiesto ed ottenuto in corso di causa il provvedimento ex art. 700 c.p.c., in cui il Tribunale ha ordinato alla condomina di consentire lesecuzione delle dette opere o il passaggio per lesecuzione delle stesse, disponendo lesecuzione delle opere ed autorizzando il Condominio resistente ed il allausilio dellUfficiale giudiziario. […]
