Danno differenziale in responsabilità sanitaria: come si calcola davvero

Trib. Roma, Sez. XIII civ., n. 12316/2026: accolta la domanda risarcitoria per errata esecuzione di osteosintesi, con liquidazione del danno differenziale secondo il metodo monetario.

Quando una menomazione preesistente si somma a un danno provocato da un intervento chirurgico mal eseguito, come si separa ciò che spettava comunque da ciò che è imputabile alla struttura sanitaria. Il Tribunale di Roma risponde con un principio netto: il danno differenziale non si calcola sottraendo punti percentuali di invalidità, ma sottraendo valori monetari. Una precisazione tutt’altro che scontata nella prassi peritale. La sentenza nasce da un caso di frattura trimalleolare complicata da osteopenia preesistente, in cui la CTU aveva commesso proprio l’errore che il giudice ha poi corretto. Il tema tocca ogni causa in cui convivano una condizione clinica di base e un aggravamento colposo, dal contenzioso ortopedico a quello oncologico. L’articolo ricostruisce la vicenda, il quadro normativo applicato e il percorso motivazionale seguito dal Tribunale.

La vicenda processuale

Nel 2017 la parte attrice, a seguito di una caduta accidentale, veniva ricoverata per una frattura trimalleolare scomposta con lussazione tibio-peroneo-astragalica instabile della caviglia sinistra. Veniva sottoposta a riduzione incruenta e successivo intervento di osteosintesi presso la struttura convenuta. Nei mesi seguenti persistevano difficoltà articolari e deambulatorie, poi confermate da accertamenti radiologici che evidenziavano incongruenza articolare, persistente lussazione, pseudoartrosi e inadeguata consolidazione del perone, oltre a una trombosi venosa profonda dell’arto. La paziente si sottoponeva quindi a due ulteriori interventi presso altre strutture, uno di rimozione dei mezzi di sintesi e artrodesi, l’altro presso un noto istituto ortopedico.

Con atto di citazione, l’attrice conveniva in giudizio la struttura sanitaria per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, contestando anche la validità del consenso informato prestato. La convenuta si costituiva contestando ogni addebito, richiamando la preesistente fragilità ossea della paziente e l’interruzione del follow-up post-operatorio. Veniva disposta CTU medico-legale e ortopedica, che riconosceva profili di censura nell’esecuzione dell’intervento e un maggior danno biologico permanente, oltre a rilevare l’incompletezza formale del modulo di consenso informato. All’esito dell’istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione nel novembre 2025.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La disciplina di riferimento è l’art. 7 della legge n. 24 del 2017, che ricollega la responsabilità della struttura sanitaria agli artt. 1218 e 1228 c.c., per le condotte colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui essa si avvale. Il paziente danneggiato deve provare il rapporto di cura, il danno e il nesso causale, secondo il criterio civilistico del «più probabile che non». Raggiunta questa prova, spetta alla struttura dimostrare l’esatto adempimento oppure che l’esito pregiudizievole sia dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile. Il Tribunale ribadisce inoltre la funzione della consulenza tecnica d’ufficio, definita non un mezzo di prova in senso proprio, bensì uno strumento di valutazione tecnica dei fatti già acquisiti agli atti.

Il danno da menomazione preesistente

Il caso presentava una complicazione tipica: la paziente soffriva di osteopenia o osteoporosi, condizione che rendeva più complesso il consolidamento osseo e che avrebbe comunque comportato, anche in caso di trattamento corretto, alcuni postumi permanenti. Il giudice chiarisce che questa fragilità non costituisce causa autonoma ed esclusiva dell’esito negativo. Andava piuttosto considerata nella delimitazione del solo maggior danno imputabile alla condotta sanitaria. Non basta insomma richiamare in astratto una condizione pregressa per escludere la colpa: la sua incidenza va isolata, non genericamente invocata.

Il principio guida: la sottrazione tra valori monetari, non tra percentuali

Qui si annida l’errore tecnico più insidioso, quello commesso dalla stessa CTU. I consulenti avevano stimato la menomazione complessiva nel 20%, di cui il 14% comunque riferibile alla frattura e alle condizioni preesistenti, indicando un «maggior danno del 7%» che il Tribunale definisce affetto da errore materiale, poiché la differenza aritmetica tra 14 e 20 corrisponde a sei punti, non sette. Ma il correttivo del giudice va oltre la semplice sottrazione aritmetica dei punti percentuali. Il danno differenziale risarcibile – dice la sentenza – va determinato sottraendo dal valore monetario della menomazione complessiva quello corrispondente alla menomazione di base, e non sommando o sottraendo le percentuali di invalidità come se fossero linearmente proporzionali al risarcimento. Come si applica questo criterio in concreto. Il Tribunale ricalcola i due valori sui prospetti tabellari in vigore, ottenendo così un differenziale monetario diverso da quello che sarebbe scaturito da un’applicazione lineare della percentuale di sei punti.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha ritenuto attendibili le conclusioni peritali sul profilo della colpa. I consulenti avevano rilevato una riduzione e stabilizzazione insufficienti, con placca peroneale inadeguata per lunghezza e posizionamento, mobilizzazione dei mezzi di sintesi e conseguente evoluzione in pseudoartrosi. Il giudice ha respinto l’argomento difensivo secondo cui i controlli ambulatoriali successivi all’intervento avrebbero attestato un decorso regolare, osservando che quelle annotazioni non escludevano la successiva perdita della riduzione. Neppure l’interruzione del follow-up da parte della paziente è stata ritenuta idonea a interrompere il nesso causale, non avendo la struttura dimostrato che tale comportamento avesse determinato, da solo o in modo prevalente, il cedimento dell’impianto.

Applicando la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12 del 2025, nei valori aggiornati al 2026, il Tribunale ha liquidato un danno differenziale permanente più il maggior danno temporaneo accertato dalla CTU, per un totale a titolo di danno non patrimoniale, cui si sono aggiunte le spese mediche ritenute congrue dai consulenti. È stata invece rigettata la domanda relativa al consenso informato: pur riscontrata l’incompletezza del modulo, l’attrice non aveva allegato circostanze concrete da cui inferire che, adeguatamente informata, avrebbe rifiutato l’intervento, né aveva dimostrato un autonomo pregiudizio da lesione dell’autodeterminazione. Il giudice ricorda che l’equità può supplire alla difficoltà di quantificare un danno provato, non alla mancanza della prova della sua stessa esistenza. Le spese di lite sono state poste a carico della struttura convenuta, soccombente sulla domanda principale.

Studio Legale Montinaro