Autovelox senza omologazione a Cavallino (LE): il Giudice di Pace annulla la multa. La fondamentale distinzione tra approvazione e omologazione ministeriale nella misurazione della velocità – Giudice di Pace di Lecce, 2024

Con una pronuncia destinata a influenzare significativamente il contenzioso in materia di sanzioni stradali, il Giudice di Pace di Lecce ha annullato una multa elevata dal Comune di Cavallino per un vizio sostanziale nell’apparecchiatura di rilevamento della velocità. La sentenza ha infatti dichiarato l’illegittimità della sanzione poiché l’autovelox Photored F17D, sebbene provvisto di approvazione ministeriale, non risultava regolarmente omologato come espressamente richiesto dall’art. 142 del Codice della Strada. La decisione si allinea perfettamente al più recente orientamento della Corte di Cassazione, che ha definitivamente chiarito come approvazione e omologazione costituiscano due procedimenti amministrativi distinti, con caratteristiche, natura e finalità diverse, sottolineando come la sola approvazione non sia sufficiente a garantire la validità dell’accertamento.

Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Nel territorio del Comune di Cavallino, a seguito di un rilevamento effettuato mediante l’apparecchiatura Photored F17D, un automobilista ha ricevuto una contestazione per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada. L’amministrazione comunale aveva installato e utilizzava tale apparecchio sulla base del decreto di approvazione D.M. n. 257/2016.

Il cittadino sanzionato ha presentato opposizione davanti al Giudice di Pace di Lecce, contestando specificamente la mancanza di omologazione dell’apparecchio utilizzato per rilevare l’infrazione. La difesa si è concentrata sulla distinzione tra il procedimento di approvazione, di cui il Comune disponeva, e quello di omologazione, requisito espressamente richiesto dalla normativa vigente.

Nel corso del procedimento, l’amministrazione comunale ha prodotto esclusivamente la documentazione attestante l’approvazione dell’apparecchiatura, senza essere in grado di esibire il necessario provvedimento di omologazione. Questo elemento tecnico-giuridico è divenuto il fulcro dell’intera controversia, portando il giudice ad esaminare approfonditamente la differenza tra i due istituti amministrativi e le loro diverse implicazioni sulla validità degli accertamenti.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento si fonda sull’art. 142, comma 6, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che richiede espressamente l’omologazione ministeriale per gli strumenti di rilevamento della velocità. Questa disposizione è ulteriormente specificata dal regolamento di esecuzione (DPR 495/1992), che detta le procedure tecniche necessarie, mentre l’art. 192 disciplina specificamente l’approvazione e l’omologazione della segnaletica stradale e delle attrezzature.

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