Il Giudice di Pace di Lecce, nel gennaio 2025, ha emesso una importantissima sentenza in materia di rilevazioni della velocità mediante autovelox. Il caso riguarda una sanzione elevata dalla Polizia Locale del Comune di Cavallino attraverso un dispositivo di rilevamento della velocità che, sebbene approvato, non risultava correttamente omologato secondo le prescrizioni di legge. La decisione stabilisce un principio fondamentale: l’approvazione ministeriale dell’apparecchio non è equiparabile alla sua omologazione, rendendo illegittimo l’accertamento eseguito in assenza di quest’ultima. La pronuncia si allinea con i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che ha chiarito la necessaria distinzione tra i due procedimenti amministrativi, sottolineando come solo l’omologazione garantisca, attraverso rigorosi test di laboratorio, la perfetta funzionalità e precisione dello strumento di rilevazione. Questa decisione rappresenta un importante precedente per tutti i cittadini che si trovano a contestare sanzioni basate su rilevazioni effettuate con dispositivi non correttamente omologati.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda prende avvio dall’opposizione presentata da un automobilista avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Lecce, che aveva confermato la sanzione amministrativa comminata per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada. Il verbale originario era stato elevato dalla Polizia Locale del Comune di Cavallino mediante un sistema di rilevamento automatico della velocità. Nel caso specifico, non era stata effettuata la contestazione immediata dell’infrazione, rendendo così la documentazione fotografica dell’infrazione l’elemento costitutivo fondamentale della pretesa sanzionatoria. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento, evidenziando l’assenza di prove relative all’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità. La Prefettura, nel costituirsi in giudizio, ha basato la propria difesa sulla documentazione relativa all’accertamento eseguito dalla Polizia Locale, ma non ha prodotto la certificazione di omologazione dell’apparecchio utilizzato, limitandosi a dimostrarne la mera approvazione ministeriale.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si fonda sull’art. 142, comma 6, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e sull’art. 192 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del CdS). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recentemente chiarito la questione con due fondamentali pronunce: l’ordinanza n. 20913 del 26.07.2024 e l’ordinanza n. 10505/2024. Queste decisioni hanno definitivamente stabilito la distinzione tra i procedimenti di approvazione e omologazione, evidenziando come questi abbiano caratteristiche, natura e finalità diverse. In particolare, è stato precisato che l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico. L’approvazione, invece, consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali. La Cassazione ha inoltre ribadito, con l’ordinanza n. 3335/2024, che la prova dell’affidabilità dell’apparecchio non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Giudice di Pace di Lecce ha accolto l’opposizione, annullando l’ordinanza ingiunzione impugnata. La decisione si basa su due elementi fondamentali: l’assenza di contestazione immediata della violazione e la mancata prova dell’omologazione dell’apparecchiatura utilizzata. Il Giudice ha sottolineato come, in assenza di contestazione immediata, la documentazione fotografica dell’infrazione diventi elemento costitutivo essenziale della pretesa sanzionatoria. Tuttavia, tale documentazione deve provenire da un’apparecchiatura non solo approvata ma anche debitamente omologata. Nel caso specifico, l’amministrazione non ha fornito prova dell’omologazione dello strumento di rilevazione, rendendo così illegittimo l’accertamento. La decisione si allinea perfettamente con la più recente giurisprudenza della Cassazione, che ha chiarito come l’omologazione sia una procedura tecnico-amministrativa finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“È illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi”