Indegnità a succedere per testamento falso – Necessità prova della consapevolezza – Tribunale di Napoli 2026

L’accertamento della falsità di un testamento olografo non è sufficiente per dichiarare l’indegnità a succedere ex art. 463 n. 6 c.c., essendo necessario provare che il soggetto contro cui si agisce abbia formato il testamento falso o ne abbia fatto scientemente uso con consapevolezza della falsità. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2026, pur avendo dichiarato la nullità di un testamento olografo ritenuto apocrifo sulla base di CTU grafologica, ha rigettato la domanda di declaratoria di indegnità a succedere nei confronti della moglie del de cuius, in quanto non era emersa la prova della consapevolezza da parte della stessa della falsità della scheda testamentaria. Il caso riguardava una controversia tra la famiglia di origine del defunto (madre e sorelle) e la moglie, che aveva fatto pubblicare un testamento olografo a suo favore contestato dalle attrici.

La pronuncia chiarisce che la mancata individuazione dell’autore materiale della falsificazione e l’assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare la consapevolezza dell’uso di un testamento falso precludono l’accoglimento della domanda di indegnità, risultando insufficiente a tal fine il mero comportamento processuale consistente nell’aver omesso di riferire l’esistenza del testamento in un precedente giudizio avente diverso oggetto.

Massima della sentenza

“Ed, infatti, considerato che è rimasto ignoto l’autore della falsificazione del testamento e che, in particolare, la CTU non ha consentito di accertare che lo stesso sia stato materialmente vergato dalla mano della convenuta, deve dirsi che non sono emersi elementi sufficienti neanche per ritenere dimostrato che la convenuta fosse senz’altro consapevole della falsità della scheda testamentaria, al momento di utilizzo della stessa … Ne deriva che in assenza di una prova certa in ordine alla consapevolezza in capo alla convenuta della falsità del testamento, la domanda di declaratoria di indegnità a succedere della convenuta avanzata dalle attrici deve essere rigettata.”