Azione di accertamento negativo verso banca in liquidazione coatta: improponibilità ex art. 83 TUB anche per domande di mero accertamento – Corte Appello Venezia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Procedure concorsuali – Liquidazione coatta amministrativa bancaria
  • Oggetto: Improponibilità azione accertamento negativo debito – Operazioni “baciate” art. 2358 c.c. – Tutela giurisdizionale in sede concorsuale
  • Normativa: art. 83 co. 3 TUB, art. 86 TUB, art. 87 TUB, art. 2358 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ., 6 agosto 2025, n. 22722; Cass. civ., 18 luglio 2025, n. 20184
  • Parole chiave: liquidazione coatta amministrativa, improponibilità domanda, accertamento negativo, art. 83 TUB, stato passivo

Ai sensi dell’art. 83 co. 3 TUB, qualsiasi credito nei confronti di banca in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, con conseguente improponibilità o improcedibilità anche delle domande di mero accertamento negativo del debito. La Corte d’Appello di Venezia, conformandosi all’orientamento nomofilattico espresso dalla Cassazione con sentenze n. 22722/2025 e n. 20184/2025, ha dichiarato improponibile l’azione di accertamento negativo del debito restitutorio proposta da un correntista nei confronti di una banca in liquidazione coatta, pur quando fondata sulla nullità ex art. 2358 c.c. di operazione “baciata” (finanziamento utilizzato per acquisto azioni della stessa banca mutuante). Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda dichiarando la nullità dei contratti collegati. La Corte, recependo il principio di diritto delle Sezioni Unite, ha riformato la sentenza precisando che l’art. 83 TUB assume portata più ampia rispetto alla disciplina fallimentare, escludendo qualunque azione contro la banca in liquidazione coatta, salvo le opposizioni allo stato passivo. Il cliente potrà eccepire la nullità del finanziamento quando la banca agirà giudizialmente per il credito restitutorio.


Massima

“Con il primo motivo d’impugnazione, sostiene che la domanda di accertamento negativo del debito restitutorio è inammissibile o improcedibile, poiché l’art. 83 t.u.b. preclude l’esercizio di qualunque azione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Altrimenti detto, vi sarebbe un’immunità della banca sottoposta alla procedura concorsuale rispetto a qualsivoglia iniziativa giudiziaria, e non solo quelle suscettibili d’incidere direttamente sulla formazione dello stato passivo. … La Suprema Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ha ora statuito, con due arresti pressoché contestuali, che anche le azioni di accertamento negativo sono improcedibili (a seguito della sottoposizione della banca convenuta a l.c.a.) o improponibili (se la domanda è formulata quando la banca già si trovava sottoposta alla procedura). Per Cass. civ. 6 agosto 2025, n. 22722 e per Cass. civ. 18 luglio 2025, n. 20184, la norma speciale prevista dall’art. 83, 3° co., t.u.b. esclude che contro la banca in liquidazione coatta possa essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88 e art. 92, 3° co., in tema di opposizioni allo stato passivo. L’art. 83 t.u.b. assume portata più ampia rispetto alle norme della disciplina fallimentare (e ora della liquidazione giudiziale), attesa la specificità del procedimento di formazione dello stato passivo. La Cassazione ha perciò concluso: “Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta, pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l’improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie”, esprimendo il seguente principio: “Ai sensi dell’art. 83, 3 comma, t.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev’essere fatto valere in sede concorsuale, nell’ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell’accertamento endoconcorsuale”. Entrambe le sentenze suddette sono state pronunciate in casi identici al presente, in cui l’attore agiva per fare valere la nullità di una operazione c.d. “baciata” (finanziamento concesso e utilizzato per l’acquisto di azioni della stessa banca mutuante) e chiedeva l’accertamento negativo del debito nei confronti della banca mutuante. Si desume che, secondo la Corte di Cassazione, l’accertamento dell’insussistenza del debito non possa essere diretta conseguenza della nullità ex art. 2358 c.c. dei contratti collegati (contratto di finanziamento e contratto d’investimento), ma passi necessariamente attraverso l’accertamento (per quanto implicito) di un credito restitutorio del cliente che compensa il suo debito, sicché la domanda giudiziale, per quanto di accertamento negativo, ha incidenza indiretta sul passivo.

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