📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento disciplinare – Giusta causa
- Oggetto: Impugnazione licenziamento per giusta causa – Qualificazione della condotta come grave insubordinazione vs intemperanza verbale – Proporzionalità della sanzione – Reintegra ex art. 18, comma 4, St. Lav.
- Normativa: Art. 2119 c.c.; artt. 2104, 2105 c.c.; art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 come mod. l. n. 92/2012; artt. G40 e H36 CCNL Trasporto Aereo 17.1.2020
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- Parole chiave: grave insubordinazione, giusta causa licenziamento, intemperanza verbale, proporzionalità sanzione disciplinare, reintegra art. 18
In tema di licenziamento per giusta causa, la nozione di grave insubordinazione – rilevante ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni della contrattazione collettiva che la sanzionano con il recesso senza preavviso – presuppone non solo la volontà del lavoratore di non eseguire le disposizioni ricevute o un comportamento atto a pregiudicare il corretto svolgimento dell’organizzazione aziendale, ma altresì la sussistenza di insulti o minacce nei confronti del superiore, con la conseguenza che la mera intemperanza verbale, connotata da toni alterati e da un linguaggio volgare ma non aggressivo né minaccioso, in assenza di rifiuto di adempimento e di uno specifico animus nocendi, non integra la fattispecie della grave insubordinazione né costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c..
Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza in commento, affronta il tema della qualificazione giuridica della condotta del lavoratore nel procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento per giusta causa di un Capo Squadra addetto alle operazioni di rampa aeroportuale, il quale aveva indirizzato alla Responsabile dell’ufficio turni una telefonata e un successivo messaggio vocale con toni alterati e linguaggio volgare, contestando la composizione della squadra assegnatagli. Il giudice lametino riconosce la censurabilità della condotta ma esclude che essa raggiunga la soglia della grave insubordinazione, valorizzando l’assenza di rifiuto esplicito, la mancanza di prova di toni aggressivi o minacciosi confermata dagli stessi testi della resistente e il contesto di tensione sia lavorativa che personale del ricorrente. Ne deriva la reintegra ex art. 18, comma 4, St. Lav. con indennità risarcitoria commisurata a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Proporzionalità della sanzione disciplinare: quando il fatto accertato rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa previste dal CCNL – nella specie “frasi offensive” ex art. H36, punto 6, lett. k) – è illegittimo il licenziamento con conseguente applicazione del regime reintegratorio ex art. 18, comma 4, St. Lav.
- Diverbio litigioso sul luogo di lavoro: la conversazione telefonica privata intercorsa al di fuori del luogo di lavoro e in assenza di altri dipendenti non integra la fattispecie contrattuale del grave diverbio litigioso prevista dal CCNL Trasporto Aereo come ipotesi di licenziamento con preavviso
- Recidiva ex CCNL: la previa ammonizione scritta non integra la recidiva ove la contrattazione collettiva richieda espressamente due precedenti sospensioni nei 24 mesi antecedenti come presupposto del licenziamento con preavviso
- Specificità della contestazione disciplinare: sufficienza della contestazione che riporta le frasi proferite durante la telefonata e il testo integrale del messaggio vocale WhatsApp inviato al superiore, con richiamo per relationem nella lettera di licenziamento alle norme contrattuali e di legge asseritamente violate
- Valutazione della giusta causa: necessità di accertare in concreto se il comportamento tenuto sia idoneo a ledere irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro, con specifica attenzione all’intensità dell’elemento soggettivo e alle circostanze personali del lavoratore al momento della condotta
