📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario – Cessione del credito
- Oggetto: Legittimazione processuale cessionario – Intervento ex art. 111 c.p.c.
- Normativa: art. 111 c.p.c., art. 1264 c.c., art. 2697 c.c., art. 1 e 4 L. 130/1999, art. 58 D.Lgs. 385/1993 (TUB)
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22424
- Parole chiave: cessione crediti in blocco, legittimazione processuale cessionario, pubblicazione Gazzetta Ufficiale, cartolarizzazione NPL, onere prova cessione
Introduzione
In tema di cessione di crediti in blocco ex L. 130/1999, la società cessionaria che interviene in giudizio ex art. 111 c.p.c. deve provare documentalmente che lo specifico credito azionato rientra nell’operazione di cessione, non essendo sufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione. Il Tribunale di Salerno (sentenza 2025) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società intervenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti bancari, rigettando la richiesta di sostituzione processuale. La cessione di crediti in blocco richiede la produzione del contratto di cessione specifico dal quale emerga inequivocabilmente che il credito per cui si agisce è stato effettivamente cartolarizzato. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve unicamente alla funzione di notifica ex art. 1264 c.c. ai fini dell’efficacia dell’atto nei confronti del debitore ceduto, ma non costituisce prova della cessione stessa. Il cessionario ha l’onere di fornire prova documentale della legittimazione attiva ab origine.
Massima
“Occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ha l’onere di provare la propria legittimare attiva; onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell’allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c., ai fini quindi dell’efficacia dell’atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l’allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell’effettività della cessione del credito. L’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione. La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l’accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell’azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda. Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 parte II, del 9-5-2019 e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa.
