Comune condannato a risarcire i danni da allagamento

Comune condannato a risarcire i danni da allagamento

Il Tribunale di Palermo, Sezione III, con sentenza del 12.04.2023, ha condannato il Comune di Palermo al risarcimento dei danni causati dagli allagamenti avvenuti nell’agosto e nell’ottobre 2018 (che hanno interessato pareti interni ed esterne dell’unità immobiliare, piscina, impianto elettrico, infissi, parquet, giardino, diversi beni mobili).

Il CTU ha rilevato che gli allagamenti erano stati causati dall’inadeguatezza del sistema di drenaggio urbano nel tratto stradale interessato: “i fenomeni di allagamento … sono risultati riconducibili all’inadeguatezza del sistema di drenaggio urbano ad intercettare e smaltire, nel tratto stradale di interesse, le acque di scorrimento superficiale, di provenienza meteorica, attraverso il collettore fognario”.

Pertanto, il Tribunale di Palermo, in applicazione dell’articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia, ha dichiarato il Comune responsabile dei danni subiti dal ricorrente: “considerato che l’art. 2051 c.c., la cui operatività nel caso di specie è stata invocata da parte ricorrente, individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento dannoso, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito; che detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, di guisa che ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito ( v. ex multis Cass. civ. n. 858/08, n. 21684/05); ritenuto sufficientemente assolto da parte dell’odierno ricorrente l’onere probatorio sullo stesso incombente, alla luce delle risultanze peritali sopra richiamate, peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte dell’ente né in sede cautelare, né nel presente giudizio (stante la sua contumacia) e, pertanto, acclarato quanto prospettato in punto di dinamismo causale dell’evento dannoso, ossia che gli allagamenti dell’immobile di proprietà (…) erano ascrivibili alla inidoneità del sistema di drenaggio urbano; rammentato che, nell’ottica dell’art. 2051 c.c., applicabile alle fattispecie, quali quella in esame, in cui coinvolta è la P.A. ( v. Cass. civ. nn. 3651 e 5445 del 2006 ), “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l'”effettivo potere materiale” ( o “fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte; v. ex multis Cass. civ. n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ) e che l’imputazione di responsabilità che la citata disposizione opera in via presuntiva, invero, muove proprio dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una “cosa”, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti – ‘effettivamente’ – i poteri di vigilanza può evitare, con l’adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità, sicché, laddove l’evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati”.

In sentenza, il Tribunale di Palermo ha statuito che il Comune dovrà risarcire il ricorrente con una somma complessiva di Euro 52.630,91, oltre agli interessi legali dal momento della richiesta fino al completo soddisfo. La cifra comprende il ripristino degli ambienti danneggiati, i danni agli arredi e agli elettrodomestici, gli interventi effettuati dal ricorrente per prevenire ulteriori allagamenti e i canoni di locazione persi a causa della risoluzione del contratto.

Questa sentenza pone in evidenza l’importanza della corretta manutenzione delle infrastrutture urbane per evitare danni agli immobili privati. Il Comune è chiamato a risponderne in caso di mancata custodia adeguata delle sue proprietà e delle infrastrutture pubbliche.

Avv. Cosimo Montinaro

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