Con il contratto rent to buy il conduttore ha solo la detenzione

Con il contratto rent to buy il conduttore ha solo la detenzione

Tribunale di Lecce, sentenza n. 2585/2022 pubbl. il 20/09/2022

[…] contratto di concessione di godimento con diritto di acquisto ai sensi dell’art. 23, d.l. n. 133/2014, anche noto come contratto “rent to buy”. Sul punto, giova ricordare che “il rent to buy è una nuova forma contrattuale introdotta nell’ordinamento italiano con il D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014, con cui il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore nonché futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.” (Tribunale di Lecce, ord. del 30.06.2021).

In altre parole, si tratta di un rapporto di locazione in base al quale il conduttore non ottiene il possesso (considerato che con tale contratto non si verifica alcun fenomeno traslativo, essendo la fase del trasferimento di proprietà futura e del tutto eventuale), bensì la mera detenzione del bene, quindi il conduttore diventa titolare di un diritto personale di godimento, e non di un diritto reale. A tal proposito, infatti, la Cassazione ha specificato che “… il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dall’esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, la quale, tuttavia, dev’essere giuridica e non di mero fatto, cioè deve avere la sua genesi in un rapporto o titolo giuridico atto a giustificare il potere del locatore di trasferire al conduttore la detenzione ed il godimento del bene…” (Cass, sent. n. 23086/2004) […]

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio

.

Torna in alto