Mutuo fondiario: esecuzione forzata, titolo esecutivo e limiti all’esonero dalla notifica

Mutuo fondiario: esecuzione forzata, titolo esecutivo e limiti all’esonero dalla notifica

La disciplina del credito fondiario contenuta nell’art. 41 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) presenta profili di specialità sin dalla fase iniziale del processo esecutivo, in particolare l’esonero dell’obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo. Tale istituto, volto a semplificare e accelerare l’avvio delle procedure di escussione della garanzia ipotecaria, ha subito negli anni recenti importanti evoluzioni giurisprudenziali che ne hanno delineato i presupposti applicativi e i limiti.

Il mutuo fondiario come titolo esecutivo

Il contratto di mutuo fondiario costituisce titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell’art. 474, 2° comma, n. 3, c.p.c. Ciò consente al creditore fondiario di intraprendere o intervenire in una procedura espropriativa assistito dal privilegio della garanzia ipotecaria.

Ai sensi dell’art. 2855, 1° comma, c.c., il privilegio del capitale iscritto si estende anche alle specifiche spese per l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca, ed a quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo, che vengono collocate nello stesso grado. Inoltre, secondo l’art. 2855, 2° e 3° comma, c.c., sono assistiti dal privilegio ipotecario i soli interessi corrispettivi maturati sulla parte capitale iscritta nell’annata in corso al momento del pignoramento (o al momento del deposito dell’atto di intervento) e nel biennio anteriore, nonché gli interessi, di qualunque natura, al tasso legale via via vigente, maturati successivamente alla annata in corso al momento del pignoramento (o al momento del deposito dell’atto di intervento), sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca (Cass. civ., 28-7-2014, n. 17044).

La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il contratto di mutuo possa costituire valido titolo esecutivo anche quando la somma mutuata non sia stata materialmente consegnata al mutuatario, purché ne sia assicurata la disponibilità giuridica (Cass. civ., 27-10-2017, n. 25632; Cass. civ., 27-8-2015, n. 17194; Cass. civ., 30-11-2011, n. 25569; Cass. civ., 3-1-2011, n. 14). Questa impostazione, tuttavia, non è stata unanimemente accolta dalla giurisprudenza di merito, che in alcuni casi ha ritenuto necessaria la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario affinché il mutuo possa essere considerato titolo esecutivo (T. Fermo, 23-10-2019, n. 602; T. Avezzano, 26-8-2019, n. 410; T. Ancona, 5-8-2019; T. Tivoli, 5-4-2019).

L’esonero dalla notifica del titolo esecutivo

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