Responsabilità Sanitaria e Consenso Informato: Tribunale di Ancona 2024
Nella complicata e talvolta controversa sfera della responsabilità medica, le dinamiche che portano al risarcimento dei danni sono spesso intricate e meritevoli di approfondimento. Una recente sentenza del Tribunale di Ancona offre uno spaccato illuminante su tali questioni, gettando luce sugli obblighi dei professionisti sanitari e sui diritti dei pazienti.
Qual è il ruolo del consenso informato nella pratica medica? Quando può essere ravvisata la responsabilità del medico e della struttura ospedaliera? E come vengono valutati i danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale? Questo articolo si propone di esplorare tali interrogativi attraverso un’attenta analisi della pronuncia, offrendo spunti preziosi per chiunque si trovi ad affrontare simili sfide legali.
Indice
- Esposizione dei Fatti di Causa
- Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
- Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
- Massima Risolutiva della Sentenza
- Implicazioni Pratiche della Sentenza
Esposizione dei Fatti di Causa
La sentenza in esame riguarda una vicenda che ha visto coinvolta una paziente sottoposta a un intervento di polipectomia del sigma per via endoscopica presso l’ospedale di Ancona. Nonostante l’asportazione del polipoide fosse avvenuta correttamente, l’esame istologico ha rivelato che la lesione raggiungeva il margine profondo di escissione, rendendo quindi necessario un trattamento e un monitoraggio post-operatorio più approfondito.
Tuttavia, la paziente è stata invece sottoposta a un intervento di resezione anteriore del retto, dal quale sono scaturite una serie di complicanze che hanno richiesto ulteriori interventi chirurgici. La donna ha quindi citato in giudizio i sanitari coinvolti, nonché la struttura ospedaliera, richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
La responsabilità medica in Italia è attualmente disciplinata dalla Legge n. 24 del 2017, nota come “Legge Gelli-Bianco“. Questa normativa ha introdotto importanti novità, distinguendo la responsabilità della struttura sanitaria, di natura contrattuale, da quella dell’esercente la professione sanitaria, che riveste ora carattere extracontrattuale.
In tema di onere della prova, la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 26907/2020; Cass. SS.UU. n. 28991/2019; Cass. n. 4792/2013; Cass. n. 5808/2023) ha chiarito che il paziente deve provare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito, mentre spetta al professionista sanitario dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 6/2024 del 3 gennaio 2024, dopo aver acquisito la consulenza tecnica d’ufficio e valutato le argomentazioni delle parti, ha ritenuto le domande di parte attrice infondate e le ha respinte.
In particolare, il Tribunale ha condiviso le conclusioni dei consulenti tecnici, i quali hanno rilevato che l’intervento chirurgico del 13 giugno 2017 era correttamente indicato sulla base del quadro clinico della paziente, caratterizzato dalla presenza di una neoplasia neuroendocrina con lesione che raggiungeva il margine profondo di escissione. Secondo i periti, tale condizione meritava un approccio chirurgico, come indicato nelle linee guida vigenti all’epoca.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto adeguato il consenso informato sottoscritto dalla paziente, il quale conteneva informazioni dettagliate sull’intervento, incluse le possibili complicanze come le occlusioni intestinali. Parte attrice non ha fornito alcuna prova che, se adeguatamente informata sulla possibilità di un approccio terapeutico di semplice monitoraggio, avrebbe rifiutato l’intervento.
Massima Risolutiva della Sentenza
“In materia di responsabilità medica, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell’inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” (Tribunale di Ancona, sentenza n. 6/2024 del 3 gennaio 2024).
Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza in esame offre importanti spunti di riflessione sulla responsabilità sanitaria e sul ruolo del consenso informato. Innanzitutto, conferma la necessità per il paziente di provare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito, caricando invece sul professionista sanitario l’onere di dimostrare la propria diligenza.
Inoltre, la pronuncia sottolinea l’importanza di un consenso informato completo e dettagliato, che consenta al paziente di prendere una decisione consapevole in merito al trattamento. Ciò significa che il medico deve fornire informazioni non solo sulle modalità dell’intervento, ma anche sulle possibili complicanze e sulle alternative terapeutiche.
In definitiva, questa sentenza rappresenta un importante riferimento per gli operatori del diritto che si trovino ad affrontare questioni di responsabilità sanitaria, offrendo preziosi spunti interpretativi sulla corretta applicazione della normativa vigente e sulla valutazione degli elementi probatori.
(avvocato malasanità e risarcimento danni)