📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto processuale civile – Esecuzione forzata; Tutela cautelare atipica
- Oggetto: Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal debitore esecutato per ottenere lo svincolo delle somme pensionistiche bloccate dall’istituto di credito terzo pignorato; rimedio tipico esperibile: opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. con sospensione ex art. 624 c.p.c.
- Normativa: Art. 700 c.p.c.; art. 615 comma 2 c.p.c.; art. 624 c.p.c.; art. 545 c.p.c.; art. 546 c.p.c.; art. 388-bis c.p.; art. 669-terdecies c.p.c.; art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: art. 700 c.p.c. inammissibilità residualità; conto corrente pensione pignoramento; terzo pignorato blocco conto; opposizione esecuzione art. 615 c.p.c.; impignorabilità ratei pensionistici art. 545 c.p.c.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal debitore esecutato per ottenere lo svincolo delle somme pensionistiche bloccate dall’istituto di credito terzo pignorato è inammissibile per difetto del requisito di residualità, atteso che l’ordinamento predispone, in astratto e indipendentemente dalle concrete ragioni che possano ostarne l’esercizio, un rimedio tipico idoneo a neutralizzare il medesimo periculum in mora, consistente nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. – fondata sull’impignorabilità del credito ai sensi dell’art. 545 c.p.c. – con contestuale istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., rimedio che garantisce l’effettività della tutela reclamata senza necessità di ricorrere alla clausola generale di urgenza.
Il Tribunale di Vibo Valentia, pronunciandosi in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., conferma l’ordinanza di primo grado e ribadisce il criterio di valutazione della residualità in astratto: la verifica deve essere condotta non sulla concreta percorribilità del rimedio tipico, ma sulla sua idoneità strutturale a fornire la medesima tutela, con la conseguenza che ogni contestazione relativa all’impignorabilità delle somme deve transitare necessariamente per il giudice dell’esecuzione.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura della tutela ex art. 700 c.p.c. come norma di chiusura del sistema cautelare: applicabilità residuale rispetto a qualsiasi misura tipica — cautelare o non cautelare — idonea a neutralizzare il medesimo pericolo, anche al di fuori del libro IV del codice di rito
- Obblighi del terzo pignorato ex art. 546 c.p.c.: doverosità del blocco delle somme indicate nell’atto di pignoramento e configurabilità come condotta lecita doverosa, non censurabile mediante ricorso d’urgenza
- Sopravvenuto difetto di periculum in mora per apertura di libretto postale sul quale confluiscono i ratei pensionistici nelle more del procedimento
- Raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in caso di rigetto integrale del reclamo cautelare
- Valutazione astratta della residualità: irrilevanza delle ragioni che in concreto possano ostare all’esercizio del rimedio tipico o renderlo infondato nel merito (Cass. n. 5925/1999)
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