Rimesse solutorie e ripristinatorie – Prescrizione indebito bancario – Tribunale di Lecce 2026

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  • Materia: Diritto bancario – Ripetizione indebito
  • Oggetto: Prescrizione azione ripetizione indebito – Rimesse solutorie e ripristinatorie
  • Normativa: art. 2033 c.c., art. 2697 c.c., art. 117 TUB, art. 119 TUB
  • Parole chiave: rimesse solutorie ripristinatorie, prescrizione indebito bancario, apertura credito conto corrente, onere prova affidamento, decorrenza prescrizione

Una societΓ  agisce per ripetizione indebito bancario contestando anatocismo, CMS e altri addebiti su conto corrente aperto nel 1990 e chiuso nel 2016. La banca eccepisce prescrizione delle singole rimesse. Il Tribunale di Lecce distingue tra rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini della decorrenza della prescrizione decennale. Le rimesse solutorie (su conto in passivo senza fido o eccedente l’affidamento) si prescrivono dalla data di ciascuna rimessa. Le rimesse ripristinatorie (con affidamento non superato) si prescrivono solo dal saldo finale di chiusura del conto, poichΓ© non costituiscono pagamento ma ripristino della provvista disponibile. L’onere di provare l’esistenza dell’apertura di credito grava sul correntista come contro-eccezione all’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Il Tribunale, richiamando Cass. SS.UU. n. 24418/2010, riconosce il fido e accoglie la domanda di ripetizione per euro settantasettemila circa.

Massima

“con riferimento alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista nonchΓ© al riparto dei rispettivi oneri probatori ove la banca, convenuta in giudizio dal proprio correntista che ne invochi la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli sul conto, ne eccepisca la prescrizione, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ord., 17.7.2023, n. 20455) ha richiamato le Sezioni Unite che, con la sentenza n. 24418 del 2010, hanno spiegato che l’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullitΓ  della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, Γ¨ soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non giΓ  dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciΓ² in quanto il pagamento che puΓ² dar vita ad una pretesa restitutoria Γ¨ esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens. Le Sezioni Unite muovono dal presupposto secondo cui non puΓ² ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perchΓ© prima di quel momento non Γ¨ configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrΓ  ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento: non cosΓ¬, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista puΓ² ancora continuare a godere. Di qui l’importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: infatti, solo le prime possono considerarsi “pagamenti” nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.. SicchΓ© la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltΓ  d’indebitamento del correntista: sicchΓ©, con riferimento ad essi, di pagamento potrΓ  parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti … ove il correntista agisca in giudizio allegando l’esistenza di un’apertura di credito, senza darne la dimostrazione attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto, non compete certo sulla banca il relativo onere … l’elemento qualificante dell’eccezione di prescrizione Γ¨ l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, che costituisce il “fatto principale” della fattispecie cui la legge ricollega l’effetto estintivo (cosΓ¬ Cass. civ., Sez. Un., n. 15895/2019).