📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
- Oggetto: Infortunio occorso a minore tesserato durante una seduta di allenamento calcistico per omessa vigilanza dell’allenatore ausiliario — qualificazione contrattuale del rapporto tra società sportiva e allievo
- Normativa: Art. 1218 c.c., art. 1228 c.c., art. 2049 c.c., art. 1227 c.c., art. 2048 c.c., art. 40 comma 2 c.p., art. 32 Cost., art. 1372 c.c., art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., art. 185-bis c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: responsabilità contrattuale società sportiva, infortunio minore allenamento, obbligo di vigilanza allenatore, art. 1218 c.c. sport, contatto sociale
In tema di responsabilità per infortunio occorso a un minore durante lo svolgimento di un’attività sportiva organizzata, il rapporto che si instaura tra la società sportiva e il genitore dell’allievo tesserato ha natura contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. – o di “contatto sociale qualificato” con il singolo allenatore – ed è fonte di obbligazioni di protezione e vigilanza la cui violazione, realizzata anche per il tramite dell’ausiliario ex art. 1228 c.c., determina la responsabilità della società per i danni subiti dal minore, con inversione dell’onere della prova a carico dell’ente sportivo, onerato di dimostrare che l’evento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Il Tribunale di Pescara, nella sentenza in esame, recepisce e generalizza i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema scolastico (2002), estendendoli a tutti i casi in cui un soggetto assuma volontariamente e stabilmente la custodia di un minore, indipendentemente dalla finalità – educativa, sportiva o di svago. La responsabilità contrattuale della società sportiva per omessa vigilanza sussiste ogniqualvolta il danneggiato provi che il danno si è verificato nel corso del rapporto, senza che occorra dimostrare la colpa specifica dell’ausiliario: sarà la società a dover provare il caso fortuito o la condotta imprevedibile dell’allievo. Nel caso di specie, la negligenza dell’allenatore è stata ritenuta condicio sine qua non del danno, avendo egli consegnato i palloni ai bambini senza sorveglianza, con comportamento consueto e tollerato.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Estensione dell’obbligazione di protezione ex art. 32 Cost. (Drittwirkung) ai rapporti contrattuali privati in cui una parte affidi la propria persona all’altra, inclusi contratti di insegnamento sportivo, albergo, appalto e spettacolo
- Responsabilità del debitore per il fatto dell’ausiliario ex art. 1228 c.c.: presupposti del vincolo di occasionalità necessaria e conseguente imputazione del fatto altrui come proprio
- Distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli e potere del giudice di riqualificare autonomamente la fattispecie giuridica in applicazione del principio iura novit curia, senza violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Esclusione degli obblighi di vigilanza in capo al proprietario dell’impianto sportivo per assenza di rapporto contrattuale con l’allievo e principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c.
- Contributo causale del minore danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c. e irrilevanza della condotta non abnorme ai fini dell’interruzione del nesso causale, con graduazione dell’intensità dell’obbligo di sorveglianza in ragione dell’età anagrafica del minore
- Operatività della manleva assicurativa nei confronti della compagnia dell’associazione sportiva e riparto delle spese di lite secondo il principio di causalità
