Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. e caduta del pedone: il caso fortuito non è la condotta colposa della vittima – Tribunale di Cagliari 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità extracontrattuale – Responsabilità della Pubblica Amministrazione
  • Oggetto: Caduta di pedone su struttura metallica degradata nel marciapiede comunale – risarcimento danni – applicazione art. 2051 c.c.
  • Normativa: Artt. 2051, 2043, 1227, 2056 c.c.; art. 281-sexies c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: responsabilità oggettiva PA, art. 2051 c.c., caso fortuito, concorso colposo pedone, caduta marciapiede

In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c. per caduta di pedone su cosa in custodia, la condotta colposa del danneggiato non integra il caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale, salvo che presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa a mera occasione dell’evento; in difetto, essa può rilevare unicamente ai sensi dell’art. 1227 c.c. ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento, restando del tutto irrilevante, nel perimetro dell’art. 2051 c.c., la percepibilità o evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato, elementi propri del diverso paradigma aquiliano ex art. 2043 c.c..

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 2026, accoglie la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un ente locale per le lesioni riportate da una pedone a seguito di caduta su una sbarra metallica parte di una pensilina in stato di totale degrado, parzialmente nascosta da fogliame e priva di qualsiasi segnalazione. Applicando il principio di Cass. S.U. 2022, il Tribunale chiarisce che il giudizio ex art. 2051 c.c. si svolge interamente sul piano causale: dimostrato il nesso tra la cosa e il danno, residua al custode la sola prova del fortuito. La condotta del pedone, valutata concretamente, non raggiunge la soglia dell’imprevedibilità richiesta e non interrompe il nesso.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Configurabilità del rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A. anche per strutture fatiscenti insistenti su marciapiedi comunali, indipendentemente dalla loro natura originaria
  • Irrilevanza, nel paradigma dell’art. 2051 c.c., della natura insidiosa della cosa e della percepibilità o evitabilità del pericolo da parte del danneggiato – elementi propri del diverso regime aquiliano ex art. 2043 c.c.
  • Onere probatorio del danneggiato limitato alla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito
  • Natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale con liquidazione distinta delle componenti morale e dinamico-relazionale ai sensi di Cass. Sez. 3, ord. 2018
  • Applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale
  • Rilevanza processuale della mancata adesione del convenuto alla proposta conciliativa del giudice ai fini della liquidazione delle spese di lite