📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Responsabilità extracontrattuale
- Oggetto: Danni da infiltrazioni d’acqua piovana in immobile adiacente a cantiere edile – permanenza della qualità di custode in capo al committente durante l’esecuzione dell’appalto
- Normativa: Art. 2051 c.c., art. 2043 c.c., art. 2049 c.c., artt. 2 e 41 Cost.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: responsabilità del committente, custodia appalto, art. 2051 c.c., caso fortuito, infiltrazioni edificio
In tema di responsabilità per danni cagionati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, il committente che ne sia proprietario o possessore conserva la qualità di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. per tutta la durata dei lavori, sicché l’affidamento dell’esecuzione ad un’impresa appaltatrice non esclude né sospende tale posizione di garanzia, non potendo il committente liberarsi dalla relativa responsabilità mediante la semplice stipulazione del contratto d’appalto, salva la prova liberatoria del caso fortuito, anche consistente nella condotta imprevedibile e inevitabile dell’appaltatore.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza in esame, applica il consolidato orientamento espresso da Cass. Civ. 2018 a una fattispecie di danni da infiltrazioni occorsi durante lavori di manutenzione straordinaria su un immobile sito in provincia di [OMISSIS]. Il giudice ha ritenuto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. del committente-custode non venga meno per il fatto che i lavori fossero stati affidati in appalto a una ditta terza, la quale non aveva adottato alcuna copertura provvisoria durante un periodo invernale notoriamente piovoso. La presenza del contratto d’appalto non costituisce causa di esonero autonoma rispetto al fortuito, unica esimente normativamente prevista.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra danni derivanti dall’attività dell’appaltatore ex art. 2043 c.c. e danni derivanti direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto ex art. 2051 c.c.
- Esclusione dell’applicabilità dell’art. 2049 c.c. al committente in ragione dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore
- Contenuto e limiti della prova liberatoria del caso fortuito gravante sul committente-custode, con particolare riguardo alla condotta imprevedibile e inevitabile del terzo appaltatore
- Operatività della clausola di esonero in polizza assicurativa per danni da agenti atmosferici in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati
- Domanda in garanzia della committente nei confronti della ditta appaltatrice per negligente esecuzione dei lavori e mancata adozione di copertura provvisoria
- Liquidazione del danno sulla base delle risultanze della CTU e propagazione del fenomeno infiltrativo anche a pareti non direttamente aderenti al cantiere
