Danni (epatite) da emotrasfusione: la prescrizione è quinquennale (Tribunale Lecce, n. 952/2021)

Danni (epatite) da emotrasfusione: la prescrizione è quinquennale (Tribunale Lecce, n. 952/2021)

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 952/2021 del 2 aprile 2021, ha ribadito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni da emotrasfusione.

Il caso

Un paziente aveva convenuto in giudizio il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un’infezione da HCV (epatite) contratta a seguito di una emotrasfusione e somministrazione di albumina subite presso l’Ospedale di Casarano.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute, rilevando che:

  • La responsabilità del Ministero della Salute in materia di danni da emotrasfusione è di natura extracontrattuale.
  • Il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da fatto extracontrattuale è di cinque anni.
  • Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
  • Nel caso di specie, la prescrizione era maturata in quanto il paziente aveva presentato la domanda di indennizzo ex L. n. 210/1992 oltre cinque anni dopo la data in cui aveva avuto la consapevolezza della natura e delle possibili conseguenze dannose dell’infezione.

Cosa significa questa sentenza?

La sentenza del Tribunale di Lecce ribadisce un principio importante in materia di risarcimento danni da emotrasfusione: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita dal danneggiato.

Cosa fare se si ritiene di aver subito un danno da emotrasfusione?

  • È importante consultare un medico legale per valutare la sussistenza di un danno e la possibilità di ottenere il risarcimento.
  • È necessario agire tempestivamente, in quanto il termine di prescrizione per il risarcimento del danno è di cinque anni.
  • È consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di responsabilità medica per ottenere la tutela dei propri diritti.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esperto in risarcimento danni)


ESTRATTO DELLA SENTENZA

[…] Come già premesso, la vicenda in esame ricade indubbiamente nei casi di responsabilità extracontrattuale, con applicazione della prescrizione quinquennale. Nel caso in esame trova infatti applicazione l’art. 2947 c.c., secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

In merito al dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che – tenuto conto che l’indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati – appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa ex l. n. 210/92 la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche. Le Sezioni Unite hanno dunque affermato che “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008). In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013).

Con l’ulteriore precisazione che l’inoltro della domanda amministrativa costituisce il termine ultimo per il calcolo del termine di prescrizione, senza che debba escludersi la possibilità di individuare una consapevolezza del danno in un momento precedente: “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla l. n. 210 del 1992, attesta l’esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare prescritto il diritto al risarcimento, aveva fatto risalire l’avvenuta conoscenza del collegamento causale alla data della diagnosi dell’infezione e ciò tenuto conto delle conoscenze esistenti all’epoca in materia e del più generale principio dell’ordinaria diligenza)” (Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27757 del 22/11/2017) […]

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