Dichiarazioni in divorzio e impugnazione confessione stragiudiziale – Corte Appello Venezia 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia – Accordi patrimoniali post-divorzio
  • Oggetto: Confessione stragiudiziale – Quietanza pagamento – Impugnazione ex art. 2732 c.c.
  • Normativa: art. 2732 c.c., art. 2735 c.c., art. 2699 c.c., art. 1199 c.c.
  • Sentenze conformi: Cass. civ., SS. UU., n. 19888/2014, Cass., Sez. III, Ord. n. 5945/2023
  • Parole chiave: confessione stragiudiziale, quietanza, impugnazione, errore di fatto, divorzio, accordi patrimoniali

Le dichiarazioni rese nel giudizio di divorzio attestanti l’avvenuto adempimento costituiscono confessione stragiudiziale e quietanza di pagamento, impugnabili solo ex art. 2732 c.c.. Parte appellante impugnava sentenza che rigettava domanda di adempimento di accordi patrimoniali da separazione del 2018, allegando inadempimento dell’ex coniuge al trasferimento di azioni per un controvalore di [OMISSIS]. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato che le dichiarazioni rese nel giudizio di divorzio del 2019, con cui parte appellante attestava l’avvenuto adempimento degli obblighi assunti dall’ex coniuge, costituiscono confessione stragiudiziale e quietanza di pagamento con piena efficacia probatoria. In assenza di specifica impugnazione della confessione stragiudiziale ex art. 2732 c.c., la mera allegazione dell’errore non è sufficiente: è necessaria formale impugnazione e prova precisa e circostanziata dell’errore di fatto. Rigettato l’appello con conferma sentenza di primo grado.

Massima

Ciò posto, questa Corte ritiene pienamente condivisibile la qualificazione giuridica delle dichiarazioni de quibus operata dal primo Giudice. Si tratta, infatti, di dichiarazioni confessorie, attraverso le quali la sig. dichiarava “la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte”, ovvero l’avvenuto adempimento degli obblighi assunti dal marito in suo favore con l’accordo del settembre 2018. In particolare, nel corso dell’udienza dell’8.10.2019, il giudice relatore dava atto che l’odierna appellante “previa dichiarazione che sono state espressamente adempiute da parte del ricorrente gli impegni previsti in sede di separazione aderisce alle conclusioni del ricorso introduttivo di così come meglio specificate nelle conclusioni di cui alla propria memoria di costituzione che viene allegata al presente verbale per la sottoscrizione delle parti” e nella comparsa di costituzione e risposta della sig.ra quest’ultima, a mezzo del proprio procuratore, attestava l’adempimento di tutti gli obblighi della scrittura privata del 27.09.2018 e, tra essi, indicava espressamente l’adempimento dell’art. 9, in relazione al quale è stato, poi, instaurato il presente giudizio. Come correttamente precisato dal Tribunale, tali dichiarazioni costituiscono quietanza di pagamento rilasciata dall’appellante in favore dell’appellato; infatti, la sig.ra attesta l’avvenuto adempimento da parte del sig. di “tutti” gli obblighi scaturenti dalla scrittura privata del 27.09.2018. Non meritano, peraltro, di essere condivise le contestazioni dell’appellante, secondo la quale non si può trattare di quietanza di pagamento, mancando l’indicazione dei soggetti coinvolti, del rapporto obbligatorio, della data e della firma, dal momento che tali elementi sono specificamente individuabili dal preciso richiamo all’accordo del 27.09.2018 effettuato dall’appellante sia all’udienza dell’8.10.2019 sia nella propria comparsa di costituzione. Stante la natura di confessione stragiudiziale propria della quietanza di pagamento, come evidenziato nella sentenza di primo grado, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 2732 e 2735 c.c. (cfr. Cass. civ., SS. UU., n. 19888/2014 e successivamente Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023).

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