Differenza tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria

Differenza tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria

Tribunale di Lecce, sentenza n. 2782/2022 pubblicata il 10/10/2022

IN FATTO

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Lecce e deciso con la sentenza sopra citata, una società Cooperativa conveniva in giudizio un proprio debitore per ivi sentire dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di risoluzione convenzionale per mutuo consenso a titolo gratuito, e in subordine, revocarsi il medesimo ex art. 2901 ss. c.c., con il quale si era disposto il trasferimento della piena proprietà, in favore dei genitori, di un bene immobile adibito a casa per abitazione. Tanto perché, dopo la notifica dell’atto di precetto, non avendo il debitore provveduto al pagamento delle cambiali scadute, la società creditrice si era attivata per promuovere l’espropriazione immobiliare, venendo così a conoscenza che l’immobile, con atto risolutorio convenzionale per mutuo consenso a titolo gratuito, era stato trasferito a titolo gratuito ai suoi genitori; sicché, la creditrice assumeva che tale negozio giuridico era stato posto in essere per frodare le proprie ragioni creditorie e che, pertanto, era in primis affetto da simulazione assoluta e quindi nullo e inefficace; in subordine era comunque lesivo della garanzia patrimoniale generica del creditore e quindi revocabile ex art. 2901 c.c. ricorrendone tutti i presupposti.

DECISIONE

Ciò posto, rileva il giudicante che la domanda principale attorea di simulazione assoluta è fondata e va accolta per le considerazioni che seguono.

Giova ricordare, più in generale, che la simulazione negoziale è quel particolare fenomeno giuridico in virtù del quale i contraenti configurano un regolamento solo apparente in quanto non ne vogliono gli effetti tipici (e alcun altro effetto), nel caso di simulazione assoluta, ovvero mirano a perseguire effetti del tutto diversi nel caso di simulazione relativa. Il motore del procedimento simulatorio è dunque l’accordo simulatorio che ha natura negoziale perché racchiude l’effettiva volontà delle parti e mira ad eliminare o modificare gli effetti che il negozio simulato sarebbe strutturalmente in grado di produrre, e non va confuso con le controdichiarazioni che ne costituiscono l’involucro e ne agevolano, specie per le parti, la prova. La prova della simulazione è dunque prova dell’accordo simulatorio, ossia di un patto aggiunto o contrario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2722 c.c. che non può che essere antecedente o concomitante al negozio simulato.

Il relativo regime probatorio, poi, si atteggia diversamente a seconda che l’onere di allegazione e di prova della simulazione incomba sulla parte formale e sostanziale della negozio simulato e quindi dell’accordo simulatorio o sul terzo estraneo all’accordo simulatorio che non soggiace ai limiti di prova posti dalla disciplina codicistica, come si ricava dall’art. 1417 c.c. potendo il terzo darne prova per presunzioni o per testimoni.

Venendo al caso in esame, quanto alla domanda di simulazione nessun dubbio sulla legittimazione del creditore del simulato alienante che ha nella specie allegato, come fatto di legittimazione, la propria posizione creditoria come documentata in atti dalla copia degli effetti cambiari, dell’atto di precetto e del finanziamento (v. docc. 5-6-7 fascicolo attrice) (Cass. n. 5961/2008).

Deve richiamarsi, poi, quel consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide secondo cui “In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass. n. 13345/2015; conf. Cass. n. 25490/2008).

Ebbene nel solco di queste affermazioni, si osserva che l’intervenuto accordo simulatorio tra gli odierni convenuti, parti contraenti l’atto di risoluzione convenzionale per mutuo consenso a titolo gratuito oggetto di causa, può certamente desumersi da una serie di presunzioni precise, concordanti e complementari tra loro, in disparte la considerazione che la dedotta diminuzione della garanzia patrimoniale generica derivante da tale atto risolutorio, in punto di disamina della domanda di simulazione, può supportare l’accertamento della legittimazione attiva del creditore del simulato disponente, pregiudicato dagli effetti dell’atto negoziale asseritamente apparente, ma non l’accertamento stesso di tale situazione di apparenza negoziale.

Di pregio indiziario è certamente il rapporto di parentela esistente tra le parti contraenti, trattandosi di figlio che (ri)trasferisce ai propri anziani genitori l’unico immobile di sua proprietà. Rileva anche la natura gratuita dell’atto risolutorio impugnato e la circostanza che [il debitore] anche dopo aver trasferito l’immobile ai genitori abbia continuato a godere e possedere quel bene, come comprovato in atti dai certificati di residenza prodotti da parte attrice (v. docc. 8-9) […]

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio

.

Torna in alto