Disconoscimento di fideiussioni: effetti probatori e onere di produzione degli originali – Sentenza Tribunale di Milano 2024
Nel panorama giuridico italiano, una recente sentenza del Tribunale di Milano del 2024 ha gettato nuova luce su una questione controversa nel diritto bancario: quali sono gli effetti del disconoscimento delle copie di fideiussioni prodotte in giudizio? E quale onere grava sulla banca in merito alla produzione degli originali? Il caso in esame solleva interrogativi cruciali sulla validità probatoria dei documenti bancari e sulle conseguenze processuali del loro disconoscimento. Questa pronuncia potrebbe avere ripercussioni significative sulla prassi bancaria e sulla tutela dei garanti. Addentriamoci nell’analisi di questa intrigante vicenda giudiziaria.
INDICE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nel novembre 2021, con il quale veniva ingiunto a diversi soggetti il pagamento di € 469.155,64 in favore di una società cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto bancario. Il credito derivava dalla chiusura di due rapporti di conto corrente, rispettivamente di € 298.203,66 e € 202.139,45, garantiti da fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti.
Gli ingiuntori hanno proposto opposizione al decreto, contestando, tra l’altro, la conformità delle copie delle fideiussioni prodotte rispetto agli originali. In particolare, hanno evidenziato l’illeggibilità parziale dei documenti, che non consentiva di comprenderne integralmente il contenuto e il contesto di sottoscrizione.
La società opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del disconoscimento, sostenendo che l’illeggibilità non avesse impedito agli opponenti di formulare eccezioni sul contenuto delle fideiussioni. Tuttavia, non ha prodotto gli originali dei documenti disconosciuti, né ha fornito spiegazioni sulla loro mancata disponibilità.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si incentra sull’applicazione dell’art. 2719 del Codice Civile, che disciplina l’efficacia probatoria delle copie fotografiche di scritture. La norma stabilisce che tali copie hanno la stessa efficacia degli originali quando la loro conformità è attestata da pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato importanti principi in materia. In particolare, la Cassazione ha chiarito che il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo, indicando in modo chiaro e circostanziato il documento contestato e gli aspetti per cui si presume differisca dall’originale (Cass. Sez. II, sent. 27633 del 30.10.2019).
Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di disconoscimento efficace, la parte che intende avvalersi del documento è tenuta a produrne l’originale. Ciò si rende necessario per consentire l’eventuale disconoscimento della sottoscrizione ai sensi degli artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c., realizzando quella diretta correlazione tra apparente sottoscrittore e parte contro cui il documento è prodotto, che giustifica la fede privilegiata delle scritture private (Cass. Sez. I, sent. 6 agosto 2015, n. 16551).
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione, ritenendo fondato e specifico il disconoscimento operato dagli opponenti. I giudici hanno rilevato che le copie prodotte presentavano effettivamente difetti di leggibilità, direttamente percepibili dall’esame della documentazione.
L’elemento decisivo è stato il comportamento processuale della società opposta. Nonostante il disconoscimento tempestivo e specifico, essa non ha prodotto gli originali delle fideiussioni, né ha fornito spiegazioni sulla loro mancata disponibilità. Il Tribunale ha ritenuto che ciò impedisse di ordinarne l’esibizione alla controparte, in quanto sarebbe risultato un ordine esplorativo e non indispensabile ai fini del giudizio.
Di conseguenza, il collegio ha stabilito che l’opposta non potesse avvalersi delle copie delle fideiussioni prodotte per dimostrare l’assunzione della garanzia da parte degli opponenti. In assenza di ulteriori prove della volontà di prestare fideiussione, come richiesto dall’art. 1937 c.c., il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’esistenza stessa delle garanzie.
Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale della corretta gestione documentale nei rapporti bancari e l’attenzione che le parti devono prestare alle produzioni processuali. La sentenza evidenzia come il disconoscimento, se specifico e tempestivo, possa avere effetti dirompenti sull’esito del giudizio, soprattutto in assenza di una pronta reazione della controparte nella produzione degli originali.
La pronuncia offre spunti di riflessione sulla prassi bancaria di conservazione dei documenti originali e sulle strategie processuali in caso di contestazioni sulla conformità delle copie prodotte. Essa ribadisce, inoltre, il principio secondo cui l’onere della prova dell’esistenza e del contenuto delle garanzie grava sulla banca o sul cessionario del credito.
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ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Nel caso oggetto del presente giudizio, si ritiene che parte attrice opponente abbia compiuto un disconoscimento sufficientemente specifico avendo indicato i documenti disconosciuti (4, 5 e 7) ed i motivi del disconoscimento, consistiti nell’illeggibilità del contratto di conto corrente oggetto del doc. 4 e delle fideiussioni oggetto del doc. 5, il cui contenuto è obiettivamente solo parzialmente apprezzabile a causa della scarsa qualità della copia prodotta e della leggibilità solo parziale della fideiussione a firma di [omissis] oggetto del doc. 7.