Domicilio digitale: vale solo la PEC comunicata all’Ordine di appartenenza

Domicilio digitale: vale solo la PEC comunicata all’Ordine di appartenenza

Cassazione, ordinanza n. 33806 del 12.11.2021

MASSIMA

“In conclusione, l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza. In tal modo, l’art. 125 c.p.c., è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale. Il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, nè la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine o di restringerne l’operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Avv. Cosimo Montinaro


Estratto della sentenza

“[… ] in materia di notificazioni al difensore, a seguito della introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Cass. n. 14140/2019), secondo la previsione di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modificazioni nella L. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto, nella specie appello, va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti del difensore medesimo (Cass. n. 14914/2018; Cass. n. 30139/2017; Cass. n. 17048/2017).

Occorre, a tal riguardo, in primo luogo dare atto delle modifiche legislative, intervenute rispetto a precedenti sentenze di questa Corte (Cass. n. 10143/2021; Cass. 25215/2014), e che disciplinano la fattispecie in esame.

Anzitutto l’art. 125 c.p.c., è stato nuovamente rivisitato ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

La modifica è consistita, per l’appunto, nella soppressione dell’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo PEC del difensore.

Inoltre, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha aggiunto al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; c.d. Agenda digitale), l’art. 16 sexies, intitolato “Domicilio digitale”. La disposizione prevede che, “salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi 10 elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Il menzionato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, (Codice dell’amministrazione digitale) prevede l’istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’indirizzo di posta elettronica certificata è “agganciato” in maniera univoca al codice fiscale del titolare.

In conclusione l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza. In tal modo, l’art. 125 c.p.c., è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale. Il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, nè la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine o di restringerne l’operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all’indirizzo di posta elettronica certificata.” […].

.

Torna in alto