È legittima la multa per grattino scaduto?

È legittima la multa per grattino scaduto?

La risposta è: Sì

Per orientamento costante della Corte di Cassazione (Cass. sez. VI, 21/05/2021, n.14083; Cass. , Sez.II, 3 agosto 2016 n.16258), la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protrae oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 7, comma 15,C.d.S., trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata“, introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell’offerta di sosta.

Come già affermato in precedenti pronunce, (Sez. 2^, 25 febbraio 2008, n. 4847; Sez. 2^, 4 ottobre 2011, n. 20308) l’art. 157 C.d.S., prevede due distinte condotte: quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto.

L’art.157, comma 8 del Codice della Strada prevede per la loro violazione la medesima sanzione.

L’espressione “dispositivo di controllo di durata della sosta“, utilizzata dal comma 6 dell’art.157 del Codice della Strada vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. f).

La sentenza della Corte di Cassazione 2 settembre 2008, n. 22036, ha affermato che, là dove il Sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata. A sua volta, Sez. 6^-2, 9 gennaio 2012, n. 30, ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso “che nell’ipotesi di cui all’art. 7 C.d.S., superata l’ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all’art. 157 C.d.S.“, sul rilievo – non condiviso dalla Corte di legittimità – che nel primo caso “scatti soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta“. Questo orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888). Il giudice contabile ha infatti affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.

Avv. Cosimo Montinaro

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