È possibile ottenere la restituzione di spese sostenute per l’ex convivente?

È possibile ottenere la restituzione di spese sostenute per l’ex convivente?

Introduzione

La fine di una convivenza può portare a questioni di natura patrimoniale, in particolare se uno dei conviventi ha sostenuto spese per l’altro o per il nucleo familiare.

In questi casi, è possibile che l’ex convivente che ha sostenuto le spese chieda la loro restituzione, ma non sempre ciò è possibile.

Infatti, le spese sostenute per l’ex convivente possono essere qualificate come obbligazione naturale, in tal caso non sono ripetibili.

Cosa sono le obbligazioni naturali?

Le obbligazioni naturali sono quelle che, pur non essendo previste da un contratto o da una legge, sono comunque dovute in base a un dovere morale o sociale.

In particolare, le obbligazioni naturali possono sorgere in ambito familiare, come nel caso delle spese sostenute per l’ex convivente o per i figli.

Requisiti delle obbligazioni naturali

Perché una spesa possa essere qualificata come obbligazione naturale è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  • spontaneità: l’adempimento deve essere compiuto in assenza di coercizione o pressione;
  • adeguatezza: la prestazione deve essere proporzionata alle condizioni patrimoniali del solvens;
  • proporzionalità: la prestazione deve essere adeguata all’obbligazione socio-morale che si va ad adempiere.

Restituzione delle spese ex convivente: quando è possibile?

Le spese sostenute per l’ex convivente sono ripetibili solo se non possono essere qualificate come obbligazioni naturali.

In particolare, le spese sono ripetibili se:

  • sono eccessive rispetto alle condizioni patrimoniali del solvens;
  • sono eccedenti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza;
  • sono state sostenute in assenza di un rapporto di convivenza.

Esempio

Nel caso deciso dal Tribunale di Lecce (sentenza n. 1650/2021), il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per l’acquisto di una vettura a favore della ex convivente.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione delle spese sostenute dal ricorrente, qualificandole come obbligazione naturale.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che:

  • le spese erano state sostenute in costanza di convivenza;
  • le spese erano proporzionate alle condizioni patrimoniali del ricorrente;
  • le spese erano adeguate all’obbligazione socio-morale di garantire alla ex convivente e ai figli un mezzo di trasporto adeguato.

Conclusioni

La restituzione delle spese sostenute per l’ex convivente è una questione complessa che deve essere valutata caso per caso.

In generale, le spese sono ripetibili solo se non possono essere qualificate come obbligazioni naturali.

Pertanto, è importante valutare attentamente i requisiti delle obbligazioni naturali prima di intraprendere un’azione legale per la restituzione delle spese sostenute per l’ex convivente.

Avv. Cosimo Montinaro

Avvocato specializzato in diritto di famiglia

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