Nel panorama fiscale italiano, la questione dell’applicabilità dell’IVA ai servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione ha rappresentato per anni un terreno di incertezza interpretativa. Una recente pronuncia del Tribunale di Milano del 2024 ha gettato nuova luce su questa complessa materia, affrontando il delicato equilibrio tra le esigenze di tutela del contribuente e il principio di neutralità dell’imposta. Ma quali sono le implicazioni di questa sentenza per i fondi pensione e i loro gestori amministrativi? E come si conciliano i diversi regimi di prescrizione tra l’ambito civilistico e quello tributario?
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia in esame trae origine da un ricorso presentato da un fondo pensione per i lavoratori dell’industria tessile – abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda contro una società di servizi. Il fondo pensione, costituito in conformità al D.lgs 5.12.2005 n. 252 per erogare prestazioni pensionistiche aggiuntive, aveva stipulato con la società convenuta una serie di contratti di appalto a partire dal 26.07.2001, aventi ad oggetto l’affidamento in outsourcing dei servizi di gestione amministrativa e contabile.
Questi contratti, rinnovati e integrati nel corso degli anni (nel 2006, 2009, 2012 e 2015), prevedevano l’applicazione dell’IVA al 20% sui corrispettivi fatturati per l’esecuzione dei servizi pattuiti. Il fondo pensione aveva così versato, per il periodo compreso tra gennaio 2002 e novembre 2011, un totale di € 583.259,66 a titolo di IVA.
La situazione ha subito una svolta significativa quando, il 29.11.2011, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Risoluzione 114/E. Questo documento ha riconosciuto che i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione, anche se forniti da un soggetto esterno, beneficiavano dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.
Sulla base di questa risoluzione, il fondo pensione ha ritenuto di aver corrisposto alla società convenuta somme a titolo di IVA che non risultavano dovute fin dall’inizio del rapporto. Di conseguenza, ha avanzato una richiesta di restituzione a titolo di indebito oggettivo, a norma dell’art. 2033 c.c., per l’intero importo versato.
La società convenuta ha resistito alla richiesta, contestando la mancanza del presupposto dell’azione di ripetizione di indebito. Ha sostenuto che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate non fosse idonea a far venire meno il titolo giustificativo del versamento dell’IVA, trattandosi di un atto con efficacia meramente interpretativa e non vincolante, privo di efficacia retroattiva. Inoltre, ha eccepito che l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito avrebbe violato il principio della neutralità dell’IVA.
È importante notare che, nel corso del procedimento, la società convenuta ha provveduto in data 20.04.2022 al pagamento in favore del fondo pensione di € 126.959,85, relativo all’IVA versata per gli anni 2010 e 2011, oltre interessi.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce in un contesto normativo complesso, che coinvolge sia la legislazione nazionale che quella comunitaria in materia di IVA. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 10, comma 1, n. 1 del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione dall’IVA per i servizi concernenti la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione.
La Risoluzione 114/E del 29.11.2011 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione di questa norma, estendendone l’applicabilità anche ai servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione forniti da soggetti esterni. Questa interpretazione si basa su una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 maggio 2006 (causa C-169/04), che ha affrontato sia la questione dell’individuazione dei servizi riconducibili all’attività di gestione dei fondi comuni di investimento, sia l’applicabilità dell’esenzione IVA nel caso di affidamento di tali servizi a un gestore esterno.
La Corte di Giustizia ha stabilito che la fattispecie di esenzione è definita in termini oggettivi, ovvero in funzione della natura delle prestazioni dei servizi forniti e non del prestatore di servizio. Questo principio è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito come i servizi delegati relativi alle adesioni al fondo, all’aggiornamento dei conti individuali, alla gestione delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché quelli attinenti alla gestione amministrativa del fondo (come la gestione degli adempimenti fiscali, la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio) possano considerarsi funzionali alla concreta operatività del fondo e, pertanto, fruire dell’esenzione IVA.
Un precedente rilevante è rappresentato dalla pronuncia n. 104 del 25.3.2013 della Commissione Tributaria di Milano, divenuta irrevocabile, che ha riconosciuto il diritto della società convenuta al rimborso dell’IVA versata nel 2010 e 2011. In quel caso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso richiesto, sulla base proprio della Risoluzione n. 114/E.
Per quanto riguarda il principio di neutralità dell’IVA, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito importanti chiarimenti con la sentenza C-427/2010. La Corte ha stabilito che il principio di effettività non osta a una normativa nazionale che preveda un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso di diritto tributario, purché il soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione ha recepito questo orientamento, chiarendo che la scadenza del termine di decadenza biennale previsto nel procedimento tributario dall’art. 21 co 2 dlgs 546/1992 non impedisce l’esercizio del diritto del soggetto passivo di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso IVA, nel caso in cui abbia a sua volta rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo (Ordinanza 01426/2016; Cass. Civ. 25988/2014; Cass. Civ. 12666/2012).
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Milano, nell’analizzare il caso, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta del fondo pensione, accogliendo la domanda di restituzione dell’IVA versata indebitamente. La decisione si basa su diversi elementi chiave.