📌 LA VICENDA
- Materia: Servitù prediali – Servitù coattiva di elettrodotto
- Oggetto: Richiesta rimozione pali elettrici per lavori di ristrutturazione — rigetto per omessa indicazione di luogo alternativo ex art. 122 co. 5 R.D. 1775/1933
- Normativa: art. 122 R.D. n. 1775/1933; art. 1056 c.c.; art. 1068 c.c.; art. 1065 c.c.; art. 1067 c.c.; d.lgs. n. 259/2003; art. 9 D.P.R. n. 342/1965; art. 10 DPR n. 123/2001
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- Parole chiave: servitù elettrodotto, usucapione servitù coattiva, art. 122 RD 1775/1933, spostamento cavi elettrici, luogo alternativo idoneo
In tema di servitù coattiva di elettrodotto, l’applicabilità dell’art. 122 commi 4 e 5 R.D. n. 1775/1933 – che riconosce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere la rimozione o il diverso collocamento delle condutture elettriche a spese dell’esercente qualora debba eseguire innovazioni, costruzioni o impianti – è subordinata all’onere, gravante sul proprietario medesimo, di offrire all’esercente altro luogo adatto all’esercizio della servitù, in quanto possibile, sicché il mancato assolvimento di tale onere, con omessa indicazione di un sito alternativo idoneo ove ubicare l’impianto elettrico, determina il rigetto della domanda di rimozione o spostamento, restando tale presupposto insuscettibile di accertamento mediante consulenza tecnica d’ufficio a carattere esplorativo che si sostituisca all’onere probatorio della parte.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del febbraio 2026, rigetta la domanda del proprietario di terreni in agro del comune di Alezio che aveva richiesto la rimozione e lo spostamento di pali elettrici insistenti sulla sua proprietà, sostenendo che tali impianti ostacolassero l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria autorizzati dal Comune. Il giudice, pur riconoscendo che la servitù di elettrodotto usucapita conserva natura coattiva con conseguente applicabilità dell’art. 122 R.D. 1775/1933 anziché dell’art. 1068 c.c., ha rilevato che il ricorrente non aveva adempiuto all’onere essenziale di indicare un sito alternativo idoneo per la collocazione degli impianti, condizione inderogabile prevista dal comma 5 della medesima disposizione normativa per poter pretendere lo spostamento a spese del gestore.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura coattiva della servitù di elettrodotto acquisita per usucapione: inapplicabilità art. 1068 c.c. e persistenza del regime speciale di cui all’art. 122 R.D. 1775/1933 con diritto del proprietario a rimozione/spostamento a spese esercente senza indennizzo
- Presupposti applicativi art. 122 co. 4 R.D. 1775/1933: necessità che il proprietario debba eseguire innovazioni, costruzioni o impianti che obblighino l’esercente a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi
- Principio del minor aggravio del fondo servente ex artt. 1065 e 1067 c.c.: esercizio della servitù deve soddisfare bisogno del titolare con il minor aggravio possibile per il fondo servente, senza impedire innovazioni del proprietario
- Elettrodotti inamovibili ex art. 9 D.P.R. n. 342/1965: inapplicabilità art. 122 commi 4, 5 e 6 R.D. 1775/1933 per elettrodotti ad altissima tensione pari o superiore a 220.000 Volt
- Inammissibilità CTU esplorativa: consulenza tecnica non può sostituirsi all’onere della prova gravante sulle parti né avere carattere meramente esplorativo per individuare sito alternativo
- Compensazione spese processuali in deroga al principio della soccombenza: condotta del gestore che ha preteso somme per mero preventivo anziché dialogare con proprietario giustifica compensazione integrale
- Attestazione conformità procura digitale ex art. 10 DPR 123/2001: conformità attestata mediante apposizione firma digitale su file informatico riproducente documento, validità costituzione in giudizio
