Estinzione società: chi risponde dei debiti sociali?

Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 747/2022, pubblicata il 28/06/2022

In caso di estinzione della società, qual è la sorte dei debiti sociali?

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che, in caso di estinzione della società, i debiti sociali passano in capo ai soci illimitatamente responsabili per intero, mentre per i soci limitatamente responsabili (come quelli di una s.r.l. o di un accomandante nella s.a.s.), il passaggio avviene solo nel caso in cui questi abbiano ricevuto delle somme in sede di liquidazione e fino alla misura massima di quanto così conseguito.

Estratto:

In tema di estinzione di società e di successione nei rapporti, di debito e di credito, esistenti in capo alle stesse, va in primis esaminata la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 12 marzo 2013, n. 6070, (identicamente, Cass. nn. 6071/2013 e 6072/2013) …

“Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.l.vo n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.”(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013).

La sorte dei rapporti giuridici di cui la società era parte, dunque, si configura come questione di successione negli stessi da parte dei soci, con alcune differenze a seconda che si tratti di crediti o di debiti, della tipologia di società e, soprattutto, dalla responsabilità limitata o illimitata dei singoli soci.

Se pertanto per quanto riguarda i debiti sociali non si pongono particolari problemi interpretativi, poiché questi passano in capo ai soci illimitatamente responsabili per intero, mentre per i soci limitatamente responsabili (come quelli di una s.r.l. o di un accomandante nella s.a.s.), il passaggio avviene solo nel caso in cui questi abbiano ricevuto delle somme in sede di liquidazione e fino alla misura massima di quanto così conseguito …

Avv. Cosimo Montinaro

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