π LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Contratti di garanzia
- Oggetto: Polizza fideiussoria – Qualificazione contratto autonomo di garanzia
- Normativa: art. 1936 c.c., art. 1939 c.c., art. 1945 c.c., art. 1952 c.c., art. 1957 comma 4 c.c., art. 1310 c.c., art. 2935 c.c., art. 2943 c.c.
- Parole chiave: polizza fideiussoria prima richiesta, contratto autonomo garanzia, accessorietΓ fideiussione, interruzione prescrizione fideiussore, qualificazione garanzie
Introduzione
La polizza fideiussoria contenente clausola “a prima richiesta” non perde il carattere di fideiussione tipica quando manca una rinuncia espressa alle eccezioni ex art. 1945 c.c. e permane il vincolo di accessorietΓ . Il Tribunale di Roma con sentenza del /2026 ha stabilito che la qualificazione come contratto autonomo di garanzia richiede l’inserimento di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” che escluda l’accessorietΓ della garanzia rispetto all’obbligazione principale. Gli elementi qualificanti la fideiussione tipica sono: obbligo di eseguire la medesima prestazione del debitore principale, espressa affermazione di solidarietΓ , assenza di rinuncia alle eccezioni opponibili, assenza di clausola “a semplice richiesta e senza eccezioni“, denominazione contrattuale come polizza fideiussoria. Ne consegue l’applicabilitΓ dell’art. 1957 comma 4 c.c. con effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del fideiussore anche per atti rivolti al debitore principale.
Massima
“La fideiussione tipica, contenente la sola clausola “a prima richiesta”, non perde il carattere dell’accessorietΓ , per cui l’obbligazione del fideiussore non risulta snaturata nΓ© Γ¨ aggravata rispetto a quella dell’obbligato principale; il fideiussore resta infatti legittimato ad opporre al creditore sia le eccezioni relative al rapporto principale (sia pure con il limite in cui queste siano deducibili dal debitore), sia le eccezioni attinenti al contratto fideiussorio. […] Nel caso in esame, la polizza fideiussoria n. 021-09-0900783 non puΓ² essere qualificata come contratto autonomo di garanzia. Infatti, dall’esame della polizza non Γ¨ esclusa l’opponibilitΓ delle eccezioni spettanti al debitore principale; non Γ¨ presente il richiamo all’art. 1945 c.c. Inoltre, molti sono gli indizi che portano a ritenere il contratto come fideiussione e non come contratto autonomo: 1) il garante si Γ¨ obbligato ad eseguire la medesima prestazione del debitore principale senza funzione indennitaria (art. 1); 2) Γ¨ presente nella polizza una chiara ed espressa affermazione di solidarietΓ , tipica della fideiussione incompatibile con il contratto autonomo; 3) manca una rinuncia espressa alle eccezioni opponibili ex art. 1945 c.c.; 4) manca soprattutto una previsione di escussione “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” con riferimento al contratto autonomo; 5) il contratto Γ¨ nominato dalle parti come polizza fideiussoria. […] Sulla base degli elementi caratterizzanti il contratto, nel caso di specie, si deve inquadrare il rapporto negoziale per cui Γ¨ causa all’interno della figura della fideiussione tipica. In tale contesto, sussiste il vincolo di accessorietΓ tra la posizione del garante e quella del debitore principale, e non viene meno di conseguenza il legame di dipendenza tra le due obbligazioni. […]
