Il coniuge che richiede l’assegno ha l’onere di provare di essersi attivato per trovare lavoro (Cass., ord. n. 20866/2021)

Il coniuge che richiede l’assegno ha l’onere di provare di essersi attivato per trovare lavoro (Cass., ord. n. 20866/2021)

introduzione

In caso di separazione, l’assegno di mantenimento è un diritto del coniuge che non ha adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di provare di essersi attivato per trovare lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 20866 del 2021 ha confermato questo principio, affermando che l’assegno di mantenimento non può estendersi a ciò che l’istante sia in grado, secondo il canone della “ordinaria diligenza“, di procurarsi da solo.

In particolare, la Corte ha stabilito che il coniuge richiedente l’assegno deve dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini.

le prove da fornire

La prova di tale attività può essere fornita attraverso:

  • la presentazione di curriculum vitae, lettere di presentazione e candidature a posizioni lavorative;
  • la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento professionale;
  • l’iscrizione a agenzie per il lavoro o a intermediari del lavoro.

In mancanza di tale prova, il giudice può negare l’assegno di mantenimento, ritenendo che il coniuge richiedente non abbia fatto il possibile per raggiungere l’autosufficienza economica.

massima, Cassazione, ordinanza n. 20866 del 21.07.2021

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l’attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica; con l’avvertenza, però, che l’attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 789/2017, Cass. 3502/2013, Cass. 18547/2006, Cass. 12121/2004)

Conclusione

L’onere di provare di essersi attivati per trovare lavoro è un importante principio che tutela il coniuge obbligato al mantenimento, evitando che quest’ultimo sia costretto a sostenere ingiustamente le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.

Avv. Cosimo Montinaro

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