Il consenso matrimoniale può essere prestato dall’amministratore di sostegno?
In questo articolo analizziamo la questione del consenso matrimoniale per i beneficiari dell’amministrazione di sostegno. Secondo la giurisprudenza, il divieto di contrarre matrimonio previsto per l’interdetto non trova generale applicazione nei confronti di questi soggetti. Tuttavia, il giudice tutelare può disporre il divieto solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato.
introduzione
Il matrimonio è un atto personalissimo, che può essere contratto solo da persone capaci di intendere e di volere. Tuttavia, cosa succede se una persona è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno? Può ancora contrarre matrimonio?
la decisione
Secondo l‘articolo 85 del codice civile, l’interdizione è una misura che viene disposta dal giudice tutelare nei confronti di una persona che, per infermità di mente, non è in grado di provvedere ai propri interessi. La persona interdetta è priva della capacità di compiere atti giuridici di qualsiasi natura, compresi quelli personalissimi, come il matrimonio.
L’amministrazione di sostegno, invece, è una misura di protezione che viene disposta dal giudice tutelare nei confronti di una persona che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire, ma può essere affiancata da un amministratore di sostegno, che la assiste e la rappresenta in alcuni atti giuridici.
In passato, la giurisprudenza maggioritaria riteneva che il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’articolo 85 del codice civile per l’interdetto, trovasse applicazione anche nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Tuttavia, negli ultimi anni, la giurisprudenza è mutata, riconoscendo che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno ha il diritto di contrarre matrimonio, salvo che il giudice tutelare non disponga diversamente.
In particolare, il Tribunale di La Spezia, con decreto del 4 marzo 2020, ha stabilito che “il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato“.
In base a tale pronuncia, il consenso matrimoniale può essere prestato dall’amministratore di sostegno solo se il giudice tutelare, valutando l’interesse del beneficiario, ritiene che tale atto sia in contrasto con la sua capacità di comprendere e di assumere decisioni autonome.
Conclusione
In conclusione, il consenso matrimoniale può essere prestato dall’amministratore di sostegno, salvo che il giudice tutelare, valutando l’interesse del beneficiario, non ritenga che tale atto sia in contrasto con la sua capacità di comprendere e di assumere decisioni autonome.