Il contratto di apprendistato nullo si trasforma in indeterminato

Il contratto di apprendistato nullo si trasforma in indeterminato

Il Tribunale di Milano ha stabilito che il contratto di apprendistato nullo si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Introduzione

Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2472/2021, il lavoratore ha impugnato il contratto di apprendistato stipulato con il datore di lavoro, deducendo la nullità del contratto per l’assenza di un valido piano formativo e per la mancata realizzazione di alcuna attività formativa.

La decisione

Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni del lavoratore, affermando che la mancanza di un piano formativo integra un vizio genetico della causa contrattuale, poiché il contratto di apprendistato ha una finalità formativa.

In assenza di un piano formativo, il contratto di apprendistato è nullo e si trasforma, fin dall’inizio, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La trasformazione del contratto comporta il sorgere del diritto del lavoratore alla corresponsione di differenze retributive dovute alla minor retribuzione spettante al dipendente apprendista.

estratto sentenza

Quanto alla sua natura e finalità, il contratto di apprendistato si connota per una scopo formativo ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l’inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.

Lo scopo del contratto di apprendistato/ formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.

Nella formazione da impartire, è consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, discrezionalità che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell’impresa. Pur, tuttavia, tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass.08/01/2003 n. 82; Cass. N. 22687/18; Cass. N. 16595/20).

Dovendo, quindi, considerare l’essenzialità del profilo formativo, non può non evidenziarsi come, nella specie, il contratto sia, sotto questo aspetto del tutto carente.

La mera indicazione riassunta nella formula “apprendista amministrativa commerciale per la stipula di contratti per la realizzazione di eventi ed assistenza ai clienti” non vale, certo a soddisfare il requisito del piano formativo, come ha preteso fare la società.

Il piano formativo consiste in un programma nel quale, pur sinteticamente, debbono essere indicati i contenuti della formazione secondo moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione o dagli enti bilaterali.

Nella specie, invero, l’indicazione si limita ad una descrizione del settore nel quale il lavoratore doveva operare e la sola parola “apprendista” vale ad allungare la prospettiva introducendo la proiezione di un obbiettivo che, però, non è dato sapere come il datore di lavoro avrebbe inteso farlo conseguire al lavoratore.

La carenza del progetto individuale, preordinato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore integrano un vizio genetico della causa contrattuale.

Di fronte alle contestazioni svolte dal ricorrente in merito, non solo all’inesistenza di un piano formativo, ma pure di una successiva formazione, la società ha offerto deduzioni assolutamente generiche e, come tali, non suscettibili di costituire oggetto di prova per testi.

Il cap. 37, riguarda il mero affiancamento, del ricorrente da parte dei due soci della società.

Non è dato sapere in che cosa tale affiancamento sia consistito e quali i contenuti.

Le deduzioni in fatto di cui ai punti 18-20 si limitano a riportare circostanze assolutamente generiche, mentre sarebbe stato onere della società indicare fatti, contesti spazio temporali in cui la formazione si era svolta, sì da poter sottoporli sottoporre alla verifica testimoniale.

In assenza di un valido piano formativo e di un’offerta probatoria valida per la formazione, il contratto di apprendistato deve considerarsi nullo.

È stato da tempo chiarito, invero, come il vizio genetico e l’inadempimento degli obblighi di formazione determinano l’invalidità del contratto e la sua trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Né può ritenersi che tali vizi, che hanno inciso sulla causa del rapporto, possano dirsi sanati per la scelta del lavoratore di dimettersi.

Ed, invero, il rapporto è viziato sin dal suo sorgere, sicchè alcuna rilevanza ha il successivo svolgersi; ad ogni buon conto, anche volendo considerare l’assenza di formazione, non può non considerarsi che le dimissioni sono intervenute il 15 marzo 2019, quindi, dopo ben 15 mesi dall’inizio del rapporto, quindi, la mancata formazione non è dipesa dal lavoratore che ha deciso di interrompere il rapporto anzitempo, ma, in primis, dal datore di lavoro, che neppure l’ha iniziata.

La trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato è la prima delle conseguenze derivanti dall’accertata invalidità.

Quanto poi alle ulteriori, va considerato che nel contratto il ricorrente è stato inquadrato nel V livello CCNL Terziario.

Livello richiesto anche a seguito della trasformazione del contratto.

La trasformazione del rapporto comporta il sorgere del diritto del lavoratore alla corresponsione di differenze retributive dovute alla minor retribuzione spettante al dipendente apprendista.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Milano è in linea con la giurisprudenza consolidata in materia.

La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che la mancanza di un piano formativo integra un vizio genetico della causa contrattuale, che determina la nullità del contratto di apprendistato e la sua trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato del lavoro)

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