Patto di prova nel contratto a tempo indeterminato: la frode alla legge va provata caso per caso

Trib. Milano, n. 4039/2026: rigettato il ricorso del lavoratore licenziato per mancato superamento della prova, senza istruttoria.

Il patto di prova apposto a un contratto a tempo indeterminato viene talvolta contestato come espediente per ottenere, con formale stabilità, un rapporto di sei mesi. Il Tribunale di Milano ha esaminato la tesi e l’ha respinta su un piano essenzialmente probatorio. Chi invoca la frode alla legge deve allegare e dimostrare le circostanze concrete del singolo patto, e non gli basta indicare una prassi datoriale che si presume seriale. Sul piano dell’esecuzione, poi, il recesso durante la prova resta acausale, e le assenze per malattia non prorogano di per sé il periodo pattuito. L’articolo ripercorre la vicenda, le norme e il ragionamento del giudice, con le indicazioni utili a chi imposta o difende una causa di questo tipo.

La vicenda processuale

Nel 2025 un lavoratore era stato assunto da una società con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell’area professionale terza come operatore di esercizio, con applicazione del CCNL Autoferrotranvieri. Il contratto prevedeva un periodo di prova di «sei mesi di effettivo servizio». Pochi mesi dopo, sempre nel 2025, la società gli aveva comunicato la cessazione del rapporto per mancato superamento della prova, con decorrenza differita di quindici giorni.

Il lavoratore ha agito davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di non aver mai ricevuto contestazioni sulla qualità della prestazione, sulla diligenza o sul comportamento. Ha sostenuto che il patto fosse nullo per sviamento della causa tipica e frode alla legge: l’assunzione a tempo indeterminato, seguita da un recesso al termine della prova, avrebbe mirato a instaurare di fatto un rapporto a termine di sei mesi, beneficiando degli sgravi contributivi e fiscali riservati alle assunzioni stabili. Ha chiesto, per l’effetto, la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015, oltre all’indennità risarcitoria.

In via subordinata ha dedotto l’illegittimità del recesso perché intimato prima della scadenza del periodo pattuito, tenuto conto di circa trenta giorni di assenza per malattia che, a suo avviso, andavano computati per verificare il decorso dei sei mesi di effettivo servizio. La società si è costituita chiedendo il rigetto. All’udienza, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e decisa.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La disciplina di base si trova nell’art. 2096 c.c., che regola l’assunzione in prova. Il terzo comma prevede che, salvo il caso in cui il contratto stabilisca un termine minimo, durante il periodo di prova ciascuna parte possa recedere senza obbligo di preavviso o di indennità. A questa norma si collega l’art. 10 della legge 604/1966, secondo cui la disciplina limitativa dei licenziamenti si applica ai lavoratori assunti in prova solo dal momento in cui l’assunzione diventa definitiva.

Sul versante della patologia del patto rilevano l’art. 1344 c.c., che qualifica illecita la causa del contratto quando costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, e l’art. 2697 c.c., sul riparto dell’onere della prova. Compare infine l’art. 210 c.p.c., invocato dal ricorrente per ottenere l’esibizione del Libro Unico del Lavoro, e l’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, sulla compensazione delle spese.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il Tribunale ricostruisce la causa del patto di prova nella tutela dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la reciproca convenienza del rapporto. Perché il patto non sia incoerente con questa causa è necessario, e sufficiente, che indichi in modo specifico le mansioni sulle quali la prova deve svolgersi: il richiamo è a Cass. civ. n. 3451/2000, a Cass. civ. n. 14538/1999 e a Cass. civ. n. 5811/1995, per le quali la valutazione datoriale sull’esito della prova presuppone mansioni esattamente identificate.

Quanto al recesso, la sentenza richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 11633/2002: il recesso durante la prova rientra nell’area della recedibilità acausale o ad nutum, e il datore è titolare di un diritto potestativo il cui legittimo esercizio non richiede giustificazione. La giurisprudenza ha tuttavia previsto correttivi, quando le ragioni del recesso risultino estranee alla funzione tipica della prova e integrino fattispecie discriminatorie o comunque abusive. Sul limite temporale, il Tribunale cita Cass. civ. n. 12814/1992 e Cass. civ. n. 21698/2006: la facoltà di recesso soggiace al requisito dell’adeguatezza della durata della prova, che non può però essere apprezzato in modo assoluto, salvo sia previsto un periodo minimo.

Il principio guida: patto di prova e frode alla legge

Il principio che regge la decisione riguarda l’onere probatorio di chi invoca la frode alla legge contro il patto di prova. Chi la afferma sopporta un rigoroso onere di allegazione e prova delle circostanze di fatto, e tale onere va assolto con riguardo alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del singolo lavoratore. Il Tribunale precisa che la patologia del negozio va esaminata caso per caso.

Cosa succede, allora, se il lavoratore si limita a dimostrare che la società usa sistematicamente il patto e sistematicamente recede? Per il Tribunale non basta. Anche se risultasse che tutti gli assunti con patto di prova non lo hanno superato, da quel dato meramente statistico non si potrebbe trarre la causale di cessazione di questo rapporto, cioè la frode di questo singolo patto. La sentenza aggiunge che il patto di prova la società lo deve apporre per legge, il che ridimensiona il valore indiziario della sua ricorrenza.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso e ha compensato integralmente le spese, senza svolgere alcuna istruttoria. Il percorso argomentativo si articola su due piani, corrispondenti alle due domande.

Sulla domanda principale, fondata sulla frode alla legge, il giudice ha rilevato due carenze. La prima riguarda il presupposto economico dedotto dal ricorrente, cioè la maggiore convenienza contributiva del contratto a tempo indeterminato: è un dato non dimostrato e non riconducibile al fatto notorio, che anzi, secondo il Tribunale, è di segno opposto, poiché il costo contributivo ordinario del contratto a termine tende a essere leggermente più elevato. La seconda riguarda l’istanza di esibizione del Libro Unico del Lavoro degli ultimi due anni, volta a provare la sistematicità della condotta datoriale. Il mezzo non è stato ammesso, per la ragione già illustrata: la prova di una prassi non dimostra la frode del singolo patto. Mancando una prova, o una congrua richiesta di prova, sulle concrete modalità di esecuzione dell’attività, la domanda non poteva essere accolta.

Sulla domanda subordinata, il Tribunale ha riconosciuto che il recesso in prova può incontrare limiti quando abbia ragioni estranee alla funzione della prova, ma ha escluso che nel caso concreto ricorresse alcuna di queste condizioni. L’unico profilo dedotto riguardava l’insufficiente durata della prestazione. In assenza di una previsione normativa o contrattuale (l’art. 18 del CCNL non stabiliva un periodo minimo), il giudice ha escluso l’esistenza di un obbligo di prorogare la prova di un numero di giorni pari alle assenze per malattia. Né poteva rimproverarsi alla società di aver mantenuto in servizio il lavoratore per quindici giorni dopo la comunicazione: si tratta di una facoltà datoriale, non di una contraddizione che dimostri fraudolenza, e non priva di rilievo la valutazione negativa già espressa nei confronti del lavoratore nel 2025. L’onere di provare il positivo superamento della prova, secondo l’art. 2697 c.c., ricade sul lavoratore, che non ha fornito elementi oggettivamente valutabili.

Per il professionista, la pronuncia suggerisce alcune cautele. Chi assiste il lavoratore e intende contestare il patto per frode deve costruire la prova sul singolo rapporto (modalità di svolgimento delle mansioni, elementi concreti sul disegno elusivo), evitando di affidarsi a indicatori statistici sull’azienda. Chi assiste il lavoratore assente per malattia durante la prova dovrà verificare se il contratto individuale o il contratto collettivo prevedano un termine minimo o la sospensione del periodo, perché in assenza di una previsione espressa l’argomento della proroga non ha sostegno. Chi assiste il datore trova, invece, conferma della natura acausale del recesso in prova e della difficoltà di censurarlo senza allegare ragioni estranee alla funzione sperimentale.

Studio Legale Montinaro