Il Giudice ha il potere-dovere di applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalle parti

Il Giudice ha il potere-dovere di applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalle parti

In un recente caso, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 612/2021, ha ribadito che il Giudice ha sempre il potere-dovere di applicare una norma di legge diversa da quella invocata dalle parti, purché restino inalterati il petitum e la causa petendi, non sia attribuito un bene diverso da quello domandato e non siano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

In particolare, la sentenza in questione riguardava una controversia tra due imprese, una delle quali aveva consegnato all’altra una fornitura di merce difettosa. L’impresa danneggiata aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, deducendo la responsabilità contrattuale dell’altra impresa.

Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto che la responsabilità dell’impresa danneggiata fosse di natura extracontrattuale, in quanto la merce difettosa era stata consegnata in assenza di un contratto valido.

La sentenza del Tribunale di Bari è importante perché conferma il principio secondo cui il giudice non è vincolato alla norma di legge invocata dalle parti. Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris anche diverso da quello indicato dalle parti.

Questo potere del giudice è giustificato da una serie di ragioni. In primo luogo, il giudice è chiamato a garantire l’effettività del diritto, anche se le parti non hanno correttamente individuato la norma applicabile. In secondo luogo, il giudice è il garante della corretta interpretazione della legge, e quindi può ritenere che una norma di legge diversa da quella invocata dalle parti sia più conforme al diritto.

La sentenza del Tribunale di Bari è un importante riconoscimento del potere-dovere del giudice di applicare la legge in modo conforme al diritto, anche se questo comporta la modifica della norma invocata dalle parti.

Avv. Cosimo Montinaro

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