Improcedibile il ricorso di lavoro per omessa notifica dell’atto introduttivo

Improcedibile il ricorso di lavoro per omessa notifica dell’atto introduttivo

introduzione

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 20504/2008 e n. 21587/2008, ha confermato l’orientamento secondo cui la mancata notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla controparte comporta l’improcedibilità del ricorso, con estinzione del giudizio.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è un atto necessario per l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, in quanto consente al convenuto di conoscere la causa e di difendersi.

In caso di mancata notifica, il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso, con estinzione del giudizio, anche se il convenuto si costituisce in giudizio.

Infatti, la costituzione del convenuto in giudizio non sana la nullità della notifica, in quanto non consente al giudice di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio.

La Cassazione ha precisato che, in caso di mancata notifica, l’attore non può chiedere al giudice di rinnovare la notifica, in quanto tale facoltà è prevista solo nel caso in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.

massime della cassazione

Sezioni Unite, sentenza n. 20504/2008: “Il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame – applicare la disposizione di cui all’art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell’ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.”

Cassazione, sentenza n. 21587 del 2008: “Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell’impossibilità di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell’attore – che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all’assoluzione del relativo onere anteriormente all’udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell’assegnazione, per provvedere all’incombente, di un termine compatibile con detta situazione – il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell’inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l’ulteriore corso del processo”.

Avv. Cosimo Montinaro

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