Annullamento cessazione rapporto durante ispezione: sanzione per lavoro nero legittima – Tribunale di Pesaro 2026

L’annullamento della cessazione del rapporto di lavoro inviato durante un accesso ispettivo può configurare condotta elusiva sanzionabile per lavoro nero. Il Tribunale di Pesaro nel 2026 ha esaminato il caso di un’azienda che aveva licenziato un lavoratore per giusta causa a dicembre 2022 e, dopo che la Guardia di Finanza aveva trovato il medesimo lavoratore intento al rifornimento carburanti durante un’ispezione dell’8 febbraio 2023, aveva inviato comunicazione Unilav di annullamento della cessazione alle ore 10:48, circa due ore dopo l’inizio dell’accesso ispettivo delle ore 8:50. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva irrogato la maxisanzione per lavoro sommerso (€ 7.200,00) ritenendo che l’annullamento tardivo della cessazione fosse finalizzato a giustificare ex post la prestazione irregolare accertata.​

Il Tribunale di Pesaro ha respinto integralmente l’opposizione, confermando la legittimità della sanzione e affermando che la revoca del licenziamento intervenuta dopo oltre un mese non determina il ripristino ex tunc del rapporto, potendo al più far nascere un nuovo rapporto. La comunicazione di annullamento della cessazione inviata durante l’ispezione, per tempi e modalità, è stata correttamente interpretata dall’INL come condotta finalizzata a sanare ex post una situazione di lavoro irregolare già in corso, configurando quindi lavoro nero dal gennaio 2023 fino all’8 febbraio 2023.​

Massima della sentenza

La revoca del licenziamento, intervenuta dopo più di un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro non determina il ripristino ex tunc del rapporto di lavoro potendo al più determinare la nascita di un nuovo rapporto di lavoro. (…) Solo due ore dopo l’inizio delle operazioni — alle ore 10:48 dell’8 febbraio 2023 — la società datrice di lavoro inviava la comunicazione di annullamento della cessazione del rapporto di lavoro. Correttamente tale condotta, per tempi e modalità, è stata intesa dall’$OMISSIS$ come finalizzata a giustificare ex post la prestazione irregolare del lavoratore accertata nella medesima giornata. (…) Considerato quanto riferito dal lavoratore agli ispettori, l’originario rapporto di lavoro è cessato il 03.12.2022, quando il sig. $OMISSIS$ si recava in Nigeria. Tornato in Italia i primi di gennaio, il lavoratore riprendeva l’attività lavorativa e fino alla data del 08.02.2023 lavorava presso il distributore di carburante irregolarmente.“​

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