L’impugnazione del licenziamento col datore di lavoro in liquidazione giudiziale è inammissibile davanti al Giudice del Lavoro quando l’attività d’impresa è cessata e i beni aziendali sono stati venduti. Il Tribunale di Forlì nel 2026 ha esaminato il caso di un lavoratore che aveva impugnato il proprio licenziamento del 2024, ma durante il giudizio era intervenuta la dichiarazione di liquidazione giudiziale del datore di lavoro. Il lavoratore aveva riassunto la causa davanti al Giudice del Lavoro richiedendo la reintegra nel posto di lavoro e, in subordine, l’indennità risarcitoria. Il liquidatore giudiziale aveva tuttavia dichiarato che l’esercizio provvisorio era cessato, l’azienda non esisteva più e tutti i beni aziendali (merci e attrezzature) erano stati venduti, con attivo insufficiente già liquidato.
Il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di competenza del Giudice del Lavoro, affermando che il lavoratore deve proporre la domanda mediante insinuazione al passivo davanti al Tribunale della crisi quando non sussiste uno specifico interesse alla reintegra. La sentenza ha chiarito che quando l’azienda è stata liquidata e risulta impossibile la reintegra per cessazione dell’attività, le domande del lavoratore volte esclusivamente ad ottenere il risarcimento del danno devono essere sottoposte al vaglio del giudice della crisi in quanto idonee ad incidere sull’attivo/passivo fallimentare. Il lavoratore aveva l’onere di allegare uno specifico interesse alla prosecuzione davanti al Giudice del Lavoro, onere non assolto nel caso concreto.
Massima della sentenza
“Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un’impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell’assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell’attribuzione di una determinata qualifica all’interno dell’ente o azienda, mentre l’accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l’insinuazione al passivo. (…) Nel caso di specie, nel riassumere il giudizio, il ricorrente non ha dedotto ed individuato lo specifico interesse, diverso da quello volto ad ottenere dal datore di lavoro ormai in liquidazione il risarcimento del danno per il preteso illegittimo licenziamento, laddove la reintegra nel posto di lavoro non sarebbe ottenibile in ragione dell’intervenuta cessazione dell’attività di impresa, essendo stato chiarito dal liquidatore giudiziale che l’azienda, già autorizzata all’esercizio provvisorio, è stata ormai liquidata essendo stati venduti i beni strumentali, quali merci e attrezzature. In difetto di allegazione di un interesse specifico all’accertamento dell’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro diverso ed ulteriore rispetto alla strumentalità dello stesso ai fini di fare valere un credito sull’attivo fallimentare, le domande del ricorrente devono essere sottoposte al vaglio del giudice della crisi in quanto idonee ad incidere sull’attivo / passivo fallimentare e quindi di competenza del Tribunale fallimentare.“
