Infortunio sportivo all’interno della Scuola: la scriminante sportiva

Infortunio sportivo all’interno della Scuola: la scriminante sportiva

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 987/2021 pubblicata l’8 aprile 2021, ha affrontato un caso riguardante un infortunio occorso ad una giovane pallavolista durante la fase di riscaldamento pre-partita. I genitori della ragazza avevano citato in giudizio la società sportiva, ma il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda risarcitoria. Questa sentenza d’appello analizza attentamente i fatti e i principi giuridici applicabili, suscitando l’interesse di quanti operano nel settore sportivo.


Massima risolutiva principale

“[…] ai fini della ricorrenza della scriminante del rischio consentito costituisce criterio discretivo il nesso funzionale tra gioco ed evento lesivo, dovendosi distinguere se l’evento dannoso sia stato conseguenza di un comportamento illecito posto in essere con lo specifico scopo di cagionare un danno ingiusto ad un altro partecipante ovvero se l’eventus damni sia stato privo dell’elemento soggettivo della volontarietà di arrecare un danno ingiusto e sia avvenuto a seguito di un’azione di gioco eseguita dal soggetto responsabile nella normale dinamica della competizione sportiva, sicché, in questa seconda ipotesi, non sussiste un fatto illecito, essendo il comportamento tenuto dal soggetto responsabile insito nel normale svolgimento dell’ attività sportiva, difettando pertanto l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.”


Questa massima, ribadita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9983/2019, rappresenta un punto fermo nell’interpretazione della responsabilità civile in ambito sportivo. Si distingue nettamente tra condotte illecite finalizzate a danneggiare un altro partecipante, che comportano ovviamente responsabilità, e le normali azioni di gioco, insite nella dinamica della competizione. In quest’ultimo caso, non sussiste alcun fatto illecito, poiché il rischio di infortunio è insito e “consentito” nell’attività sportiva.

La sentenza del Tribunale di Lecce applica correttamente questo principio ai fatti di causa. L’infortunio alla caviglia della giovane pallavolista è avvenuto in seguito ad uno scontro fortuito con una compagna durante il riscaldamento pre-partita. Un evento del tutto accidentale e non prevedibile, rientrante tra i rischi connaturati alla pratica della pallavolo. Non vi era alcuna volontà di arrecare un danno ingiusto, né un comportamento particolarmente pericoloso o illecito da parte delle atlete.

La condotta della società sportiva non è stata pertanto ritenuta censurabile. Il campo da gioco era idoneo, l’abbigliamento delle giocatrici regolare e la sorveglianza dell’allenatrice adeguata all’età delle atlete, tutte giovanissime. In tali frangenti, lo svolgimento di un’attività sportiva che per sua natura comporta rischi di contatti fisici tra partecipanti, non può essere di per sé motivo di responsabilità civile dell’organizzatore o dei preposti alla sorveglianza.

Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, riaffermando la distinzione tra il rischio generico ed accettato nello sport e le ipotesi di condotte effettivamente riprovevoli e contrarie alle regole del gioco. Solo queste ultime configurano la responsabilità civile, mentre gli infortuni rientranti nel rischio consentito non sono imputabili all’associazione sportiva, ma vanno ascritti alla mera fatalità.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato risarcimento danni)

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