La notifica del precetto interrompe la prescrizione del diritto senza effetti permanenti
Tribunale di Lecce, sentenza n. 2424/2022
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Lecce, gli attori spiegavano opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., eccependo, tra l’altro, la prescrizione dell’azione creditoria vantata in n. 7 cambiali.
Il Tribunale di Lecce accoglieva tale motivo di opposizione per quanto di seguito:
[…] Col terzo motivo di opposizione, parte attrice chiede che sia dichiarata la prescrizione dell’azione creditoria e, in via più gradata, che siano dichiarate prescritte anche le ragioni creditorie del [OMISSIS] nei confronti dell’odierna opponente. A riguardo, va osservato che, a norma dell’art. 94 co. 1 legge cambiaria (r.d. 1669/33), “Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.”. Nel caso di specie, dall’esame degli allegati all’atto di citazione in opposizione, si evince che le cambiali recano scadenze risalenti (30.09.12; 30.11.2012; 31.10.2012; 31.10.12; 30.11.2012; 30.12.12; 30.04.13), per cui, atteso che il precetto opposto è stato notificato in data 18.10.2017, l’azione cambiaria oggetto di causa deve considerarsi prescritta. A tal fine, come fatto interruttivo della prescrizione, non rileva nemmeno il precedente precetto notificato in data 17/24.09.2013 – seguito in data 29.10.2013 da formale atto di rinuncia al precetto – atteso che “Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l’intimato abbia proposto opposizione, atteso che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. più che atto di impugnazione del precetto è atto con il quale il debitore, minacciato di esecuzione, chiede l’accertamento negativo del credito“ (Cass. sent. 7737/2007). In altre parole, la notifica del precetto interrompe la prescrizione del diritto senza effetti permanenti, la quale inizia nuovamente a decorrere dal momento dalla data di notifica. Quindi, in ogni caso, il termine di tre anni fissato dalla legge cambiaria per la prescrizione delle azioni cambiarie risulta decorso, e l’azione cambiaria deve dichiararsi prescritta. […]