La rinnovazione del precetto non costituisce abuso del diritto fintantochè il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto

La rinnovazione del precetto non costituisce abuso del diritto fintantochè il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto

Introduzione

La rinnovazione del precetto è un’attività legittima del creditore, che può esercitarla fino al pagamento integrale del credito vantato. Tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 19876/2013 ha stabilito che la rinnovazione del precetto non costituisce abuso del diritto solo se il creditore non chiede, nei precetti successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti.

La rinnovazione del precetto non costituisce abuso del diritto fintantochè il debitore esecutato non abbia pagato per intero l’importo dovuto

La sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il creditore, in forza di un titolo esecutivo, ha il diritto di procedere all’esecuzione forzata fino alla soddisfazione integrale del credito vantato. Pertanto, egli è libero di intimare tanti precetti quanti reputi necessari, purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti.

In caso contrario, il precetto successivo sarebbe illegittimo solo con riferimento a tali importi, ma non per l’intero.

La sentenza ha suscitato un certo dibattito tra gli interpreti, ma ha rappresentato un importante precedente in materia di rinnovazione del precetto. Essa ha chiarito che tale attività non è un’attività illegittima, ma è una mera facoltà del creditore, che può esercitarla fintantoché il debitore non ha pagato per intero il credito vantato.

Conclusione

La rinnovazione del precetto non costituisce abuso del diritto se il creditore non chiede, nei precetti successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti.

Avv. Cosimo Montinaro

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