L’azione di divorzio non è trasmissibile agli eredi (Cass., ordinanza n. 5236/2022)

L’azione di divorzio non è trasmissibile agli eredi (Cass., ordinanza n. 5236/2022)

Cassazione, ordinanza n. 5236/2022

MASSIMA

L’azione di divorzio è un’azione con natura personalissima, non trasmissibile agli eredi. Una volta intervenuto il decesso del coniuge che abbia proposto azione di divorzio gli eredi sono legittimati a subentrare nel procedimento nella loro qualità solo per far valere diritti relativi alle questioni patrimoniali, diritti e obbligazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del de cuius prima del decesso; mentre non sono legittimati a coltivare l’azione di divorzio già promossa dal defunto. Non potendo tale subentro essere volto a comportare la cessazione degli effetti del matrimonio al divorzio e all’intervenuto decesso del genitore


Estratto della sentenza

1. – (OMISSIS), nella qualita’ di genitore esercente la responsabilita’ sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorre per quattro mezzi, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), contro la sentenza del 4 ottobre 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila, adita con ricorso del 7 novembre 2017, ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarando altresi’ al riguardo cessata la materia del contendere per il decesso del (OMISSIS) verificatosi il (OMISSIS).

2. – (OMISSIS) resiste con controricorso.

3. – Resistono altresi’ con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:

4. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 327 c.p.c., comma 2, nonche’ degli articoli 2697 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Il secondo mezzo denuncia nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., su punti decisivi della controversia nonche’ violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 4, n. 4.

Il terzo mezzo, rubricato 2 bis, denuncia violazione dell’articolo 140 c.p.c., e degli articoli 2697 e 2700 c.c., in relazione alla notificazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale, oltre che dell’ordinanza presidenziale.

Il quarto mezzo, rubricato come terzo, denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione.

Ritenuto che:

5. – Il ricorso e’ inammissibile.

(OMISSIS) ha agito dinanzi al Tribunale di Chieti chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (OMISSIS), domanda, questa, che il Tribunale ha accolto nella contumacia della convenuta.

La (OMISSIS) ha spiegato appello ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., comma 2, lamentando di non avere avuto conoscenza del processo per nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, effettuata presso un indirizzo dal quale ella era sloggiata da anni, fissando la propria residenza anagrafica altrove; ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per morte del coniuge in corso del processo.

La adita Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza qui impugnata, nel contraddittorio con (OMISSIS), nella qualita’ di genitore esercente la responsabilita’ sulle figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi del (OMISSIS), nonche’ degli altri eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado, in conseguenza della nullita’ della notificazione del relativo atto introduttivo, ed altresi’ la cessazione della materia del contendere per morte del coniuge originario attore.

Dopodiche’ (OMISSIS), nella menzionata qualita’, ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con i quattro motivi sopra indicati, per avere ritenuto la nullita’ della sentenza di primo grado in conseguenza della nullita’ della notificazione del ricorso introduttivo. Ma le figlie del defunto (OMISSIS) sono prive di legittimazione ad impugnare la sentenza d’appello.

Difatti l’azione di divorzio ha natura personalissima e non e’ trasmissibile agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico – nella specie estranee alla lite – inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l’istanza di divorzio e che siano stati, quindi, gia’ acquisiti al suo patrimonio prima della morte. Pertanto, una volta intervenuto il decesso del coniuge che aveva proposto la relativa domanda, e’ inammissibile il subingresso nel processo di chi, accampando la propria qualita’ di erede, miri non gia’ a far valere diritti, o contestare obbligazioni, di contenuto patrimoniale, gia’ entrati nel patrimonio del de cuius prima del suo decesso (e suscettibili, percio’, di trasmissione iure hereditario), ma a coltivare l’azione di divorzio gia’ esercitata dal defunto, ed a far cosi’ risalire a tale causa, e non al sopravvenuto decesso, lo scioglimento del di lui matrimonio. L’articolo 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo e’ proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce invero i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione, sicche’, in tema di azione di divorzio, ove il decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene della vita richiesto in via giudiziale (e cioe’ la cessazione degli effetti civili del matrimonio), detta norma non vale a radicare la legittimatio ad processum del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l’intrinseca intrasmissibilita’ della situazione soggettiva correlativa (Cass. 25 giugno 2003, n. 10065).

6. – Le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate tenuto conto della ragione di inammissibilita’ preclusiva dello scrutinio delle censure. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

7. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Dispone l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

Avv. Cosimo Montinaro

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