Licenziamento ritorsivo ed onere della prova

Licenziamento ritorsivo ed onere della prova

Tribunale Lavoro Roma, sentenza n. 6391/2022

“Si osserva, infatti, che con riferimento all’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui per accordare la tutela che l’ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l’onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro” (cfr. Cass., n. 10047 del 2004, n. 18283 del 2010). Il principio è stato anche di recente ribadito con riferimento al nuovo testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, che ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall’esistenza di un giustificato motivo solo ove quest’ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito (Cass. n. 30429 del 2018)”

Avv. Cosimo Montinaro

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