Nel panorama giuridico italiano, la qualificazione del Covid-19 come infortunio o malattia ai fini assicurativi ha sollevato un acceso dibattito. La Corte d’Appello di Ancona, con una sentenza del 2024, ha affrontato questa delicata questione, fornendo un’interpretazione che potrebbe avere significative ripercussioni nel settore assicurativo. Il caso in esame riguarda la richiesta di indennizzo avanzata dagli eredi di un professionista deceduto a causa del Covid-19, basata su una polizza assicurativa contro gli infortuni. La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello, stabilendo che l’infezione da Covid-19 non può essere considerata un infortunio ai sensi della polizza in questione. Ma quali sono le argomentazioni che hanno portato a questa conclusione? E quali potrebbero essere le implicazioni di questa sentenza per casi analoghi?
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso in esame trae origine da una tragica vicenda che ha coinvolto un professionista, iscritto all’ordine degli psicologi, deceduto a Pesaro il 17 marzo 2020 a causa di insufficienza respiratoria derivante da infezione da Covid-19. Gli eredi del defunto – la moglie, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, e i figli maggiorenni – hanno intentato un’azione legale contro la compagnia assicurativa presso la quale il professionista aveva stipulato una polizza contro gli infortuni.
La richiesta avanzata dagli attori era finalizzata ad ottenere il pagamento di un indennizzo di 100.000 euro, somma prevista dalla polizza in caso di morte dell’assicurato a seguito di infortunio. Il nucleo della controversia si concentrava sulla qualificazione giuridica dell’infezione da Covid-19: gli eredi sostenevano che questa dovesse essere considerata come un infortunio ai sensi della polizza, mentre la compagnia assicurativa contestava tale interpretazione.
In primo grado, il Tribunale di Pesaro aveva respinto la domanda degli attori, ritenendo che l’infezione da Covid-19 non potesse essere qualificata come infortunio secondo i termini della polizza assicurativa. La sentenza di primo grado aveva motivato la decisione sottolineando che il Covid-19 è comunemente considerato una malattia e non un infortunio, e che la contrazione del virus non era avvenuta in circostanze tali da configurare un evento traumatico, violento ed esterno, come richiesto dalla definizione di infortunio contenuta nella polizza.
Gli eredi hanno quindi proposto appello contro questa decisione, portando la questione all’attenzione della Corte d’Appello di Ancona. Nel loro ricorso, hanno sostenuto che l’infezione da Covid-19 dovesse essere equiparata a un infortunio, basando le loro argomentazioni su diversi punti:
- La giurisprudenza consolidata che equipara la causa virulenta alla causa violenta;
- L’interpretazione della definizione di infortunio contenuta nella polizza;
- La normativa emergenziale, in particolare l’art. 42 del decreto “Cura Italia”, che ha assimilato l’infezione da Covid-19 agli infortuni sul lavoro;
- L’assenza di specifiche esclusioni nella polizza relative alle infezioni virali, ad eccezione dell’HIV.
La compagnia assicurativa, dal canto suo, ha contestato queste argomentazioni, ribadendo la natura di malattia del Covid-19 e l’inapplicabilità della normativa emergenziale al caso in questione.
La Corte d’Appello di Ancona si è quindi trovata a dover dirimere una questione di notevole rilevanza, non solo per il caso specifico, ma potenzialmente per tutti i contenziosi analoghi che potrebbero sorgere in futuro.
2. NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale complesso, che richiede un’attenta analisi delle fonti rilevanti per la decisione. Il punto di partenza è rappresentato dalla definizione di infortunio contenuta nella polizza assicurativa oggetto della controversia, che lo descrive come “l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili“.
